Italicum, la Consulta ha deciso
No al ballotaggio, sì al premio

La Corte Costituzionale sulla legge elettorale voluta dal governo Renzi: «È immediatamente applicabile».

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il ballottaggio previsto dall’Italicum, la legge elettorale in vigore dal luglio 2016 «impugnata» da un pool di legali in qualità di cittadini elettori. È stato invece giudicato legittimo il premio di maggioranza che la legge attribuisce al partito che supera il 40% dei voti. «All’esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione». È quanto emerge dalla decisione della Consulta sull’Italicum

Questo il comunicato integrale della Corte Costituzionale dopo l’esame dell’Italicum: «Oggi, 25 gennaio 2017, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate da cinque diversi Tribunali ordinari. La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità proposte dall’Avvocatura generale dello Stato. Ha inoltre ritenuto inammissibile la richiesta delle parti di sollevare di fronte a se stessa la questione sulla costituzionalità del procedimento di formazione della legge elettorale, ed è quindi passata all’esame delle singole questioni sollevate dai giudici. Nel merito, ha rigettato la questione di costituzionalità relativa alla previsione del premio di maggioranza al primo turno, sollevata dal Tribunale di Genova, e ha invece accolto le questioni, sollevate dai Tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova, relative al turno di ballottaggio, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che lo prevedono. Ha inoltre accolto la questione, sollevata dagli stessi Tribunali, relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d’elezione. A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità, sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall’ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell’art. 85 del d.p.r n. 361 del 1957. Ha dichiarato inammissibili o non fondate tutte le altre questioni. All’esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione».

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