Energia rinnovabili
caos di competenze

Piccole imprese, imprenditori, organizzazioni aziendali soffocate dalla burocrazia. Un allarme che sale ogni giorno e con sempre più voce da ogni azienda contro un mostro che toglie fino all’80% del tempo che una normale azienda dovrebbe invece dedicare al proprio sviluppo e crescita.

Piccole imprese, imprenditori, organizzazioni aziendali soffocate dalla burocrazia. Un allarme che sale ogni giorno e con sempre più voce da ogni azienda contro un mostro che toglie fino all’80% del tempo che una normale azienda dovrebbe invece dedicare al proprio sviluppo e crescita.

Ora, il Paese dei mille regolamenti e dalle competenze indefinite lo è anche in materia di energia. Da quando Stato e Regioni hanno avuto la competenza sulle normativa di riferimento in ambito ambientale: lo Stato ha il compito di disciplinare i principi fondamentali, le Regioni e le Province autonome legiferano nel rispetto degli indirizzi statali.

Il risultato finale: in materia di regolamentazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili, evidenzia un rapporto rilasciato dal Gestore dei servizi energetici (Gse), è quanto mai confuso, tanto che ogni Regione va per la propria strada, disorientando non poco operatori e cittadini.

Caos burocratico al caos normativo: dalla ricerca emerge che otto Regioni, per esempio, prevedono l’attribuzione in modo esclusivo all’amministrazione regionale stessa delle funzioni amministrative per il procedimento autorizzativo. Tra le Regioni a statuto ordinario centro-settentrionali, il Veneto è l’unica che ha trattenuto a sé in via esclusiva l’esercizio della funzione autorizzativa.

Solo tre Regioni a statuto ordinario (Liguria, Umbria e Lazio) hanno mantenuto intatto il disegno originario previsto dal DLgs 112/98, con l’attribuzione esclusiva alle Province delle funzioni amministrative per l’autorizzazione degli impianti. Il quadro si complica ulteriormente con le procedure di valutazione ambientale degli impianti da energia verde: in generale prevale l’opzione di individuare l’amministrazione regionale stessa come autorità competente, mentre solo sette le Regioni (Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Puglia e Lombardia) con varie opzioni hanno, in parte, delegato alle amministrazioni provinciali le funzioni di autorità competente.

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