Entro il 20 dicembre bisogna pagare l’Ici

Entro il prossimo 20 dicembre (un martedì) bisognerà provvedere al saldo dell’Ici (Imposta comunale sugli immobili). Si tratta del secondo e conclusivo versamento dell’Imposta per l’anno 2005, dovuta dai proprietari di immobili. Il tributo si calcola sulla base delle aliquote che ogni singola Amministrazione Comunale stabilisce all’interno di un range che ha come valore massimo il 7 per mille.

Il versamento in programma per questo dicembre è, come detto, la seconda delle due previste per l’anno in corso. La prima rata è stata pagata infatti entro il 30 giugno scorso ed era pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni che erano previste per il 2004. Entro il prossimo 20 dicembre, quindi, deve essere pagata la rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite per il 2005.

Nulla è dovuto, invece, per chi a giugno aveva fatto la scelta di versare l’intera imposta in unica soluzione.

Chi è tenuto al pagamento

L’Ici deve essere pagata dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato italiano; dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi bei; dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing) e dai concessionari di aree demaniali.

Come si calcola

L’imposta si determina applicando alla base imponibile (il valore degli immobili) le aliquote e le detrazioni stabilite - per le singole tipologie - dal Comune dove l’immobile è situato. Per i fabbricati iscritti al Catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata: a) per 100 per i fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni), B (collegi, scuole, uffici postali, etc.) e C (magazzini, depositi, laboratori), con esclusione delle categorie A/10 e C/1; b) per 50 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D (opifici, alberghi, cinema, etc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati); c) per 34 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe). Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale rivalutato del 25%, moltiplicato per 75. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, si assume la rendita determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato.

L’imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno solare per i quali si è protratto il possesso: il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è calcolato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l’immobile per almeno 15 giorni.

Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze dell’abitazione principale, deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale. Se si posseggono più immobili nello stesso Comune basta un unico versamento per l’Ici complessivamente dovuta. Se si posseggono invece immobili situati in Comuni diversi è necessario effettuare distinti versamenti per ogni Comune.

Il pagamento va effettuato presso gli uffici postali o presso il concessionario della riscossione o presso le banche convenzionate con il concessionario stesso, salvo diversa disposizione del Comune.

Non versamento

In caso di mancato versamento entro il 20 dicembre, è possibile - se si paga entro il 19 gennaio 2006 - applicare la sanzione ridotta pari al 3,75% dell’imposta dovuta (la sanzione ordinaria è del 30%), più gli interessi del 2,5% annuo.

(03/12/2005)

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