Riduzione consumi elettrici, via libera Arera (con modifiche)

Quotidiano Energia - Partenza dal 1° febbraio con validità fino al 31 dicembre 2023 su un quantitativo complessivo di 2.500 MW da assegnare con aste al ribasso sulla base di un premio massimo uguale per tutte le risorse (Updc e altre con almeno 1 MW di potenza disponibile).


Appaiono questi i tratti salienti del nuovo servizio di riduzione dei consumi elettrici previsto dalla Legge di Bilancio in attuazione del Regolamento Ue 2022/1854.

In vista del decreto Mase di approvazione (che ormai dovrebbe essere imminente), l’Arera ha pubblicato il parere sulla proposta di Regolamento di Terna trasmessa dallo stesso ministero il 23 gennaio. L’Autorità dà il proprio via libera ma con alcuni suggerimenti di modifica.

Gli interventi chiesti da Arera
Uno dei punti cruciali riguarda il premio massimo. Anche su indicazione del Mase, il Regolatore chiede che sia definito allo stesso livello per entrambe le tipologie di risorse (quelle dotate di meccanismi di distacco del carico e le altre), nel rispetto del limite di spesa previsto dall’articolo 1, comma 44, della legge 197/22 (150 mln €), in quanto il maggior valore delle risorse dotate di Updc è già riconosciuto con l’assegnazione prioritaria del servizio fino a un massimo di 2.000 MW su 2500 MW totali.

Nella proposta, Terna aveva previsto un premio di 60.000 €/MW/periodo 1 febbraio-31 dicembre 2023 per le Updc (in quanto oltre a ridurre il proprio carico offrono anche la disponibilità al distacco) e 48.000 € per le altre risorse.

La seconda modifica chiesta dall’Autorità riguarda la necessità di puntualizzare che il servizio può essere erogato non solo da clienti finali ma anche da loro intermediari, quali gli utenti del dispacciamento e i Balancing service provider (in particolare nel caso di aggregati).


In relazione alle unità selezionate, singolarmente o nell’ambito di un aggregato, l’Autorità suggerisce che Terna informi i corrispondenti utenti del dispacciamento e Bsp affinché ne tengano conto per le attività di propria competenza (programmazione ed erogazione di servizi ancillari).

Qualora una unità selezionata sia al tempo stesso parte di una Uvam, prosegue l’Arera, il corrispondente Bsp non dovrebbe presentare offerte sul Msd per le medesime ore in cui viene richiesta l’erogazione del nuovo servizio (ovvero presenti offerte nell’ipotesi che tale unità non faccia parte dell’Uvam). L’Arera chiede inoltre di precisare che qualora l’Uvam sia contrattualizzata a termine, la mancata presentazione di offerte sul Msd non sia contabilizzata ai fini del rispetto dei requisiti previsti per la verifica della disponibilità dell’Uvam, coerentemente con quanto già previsto dalla Proposta di regolamento 2023 di Terna nel caso delle utenze interrompibili.

Il Regolatore ritiene poi opportuno che nell’approvare la Proposta di regolamento 2023, il Mase preveda che Terna trasmetta tempestivamente all’Autorità e al medesimo ministero gli esiti delle procedure concorsuali e i relativi costi.

Nel rispetto del limite di spesa di 150 mln €, secondo l’Arera anche i costi derivanti dalla procedura concorsuale effettuata in attuazione dell’articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 21 ottobre 2022 (quella che ha portato all’assegnazione di 237 MW sui 3.000 MW disponibili per gennaio) dovrebbero essere coperti tramite fonti di finanziamento a valere sulla fiscalità generale.

Riguardo infine al coinvolgimento di Csea nella gestione delle somme stanziate (chiesto dal Mase), l’Autorità rinvia a un successivo parere in quanto la sua formulazione “richiederebbe tempi non coerenti con l’esigenza di attivare già da febbraio 2023 il Servizio di riduzione dei consumi”.

Gli altri dettagli della procedura
Come noto, l’articolo 3 del Regolamento Ue prevede che gli Stati membri attuino misure intese a ridurre il consumo lordo complessivo mensile di energia elettrica del 10 % rispetto alla media dei mesi corrispondenti del periodo di riferimento (tra il 1° novembre e il 31 marzo dei cinque anni consecutivi che precedono la data di entrata in vigore del Regolamento, a cominciare dal 1° novembre 2017-31 marzo 2018).

Il nuovo servizio previsto dalla legge di Bilancio risponde a tre finalità: contribuire al conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi elettrici in attuazione di quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento 2022/1854 (fino al marzo 2023 ma con la possibilità di estenderlo a tutto l’anno, come proposto da Terna); soddisfare le esigenze di adeguatezza del sistema elettrico; contribuire al contenimento indiretto dei consumi di gas, a seguito di richiesta di Snam.

Terna svolge una procedura concorsuale per il periodo 1° febbraio-31 dicembre 2023 rivolta a tutti i clienti finali titolari di punti di prelievo per i quali risulti disponibile un dato di misura orario validato dal gestore di rete competente, anche in forma aggregata, purché la potenza disponibile per il servizio sia non inferiore a 1 MW (per singolo cliente o aggregato).

Come detto, le tipologie di risorse sono due: le Updc, i cui gestori si impegnano anche al distacco per esigenze di adeguatezza del sistema elettrico o per esigenze di contenimento indiretto dei consumi di gas; le risorse non dotate di Updc, anche con “Aggregati di punti”, intesi come l’insieme delle unità di consumo, ciascuna delle quali avente il proprio punto di connessione, aggregabili su base nazionale.

Il servizio è remunerato con una componente fissa, il cui valore è determinato in esito a un’asta al ribasso, a partire da un premio massimo.

Gli assegnatari hanno l’obbligo di ridurre la potenza prelevata di un quantitativo almeno pari alla potenza assegnata, rispetto alla baseline definita dal cliente finale assegnatario e resa disponibile a Terna entro le ore 14 del giorno D-2.

L’effettiva prestazione del servizio viene verificata confrontando i dati di misura dell’energia elettrica prelevata durante le ore di attivazione del servizio con la sopra richiamata baseline. Sono altresì previste forme di verifica della coerenza della baseline, tramite il suo confronto con i dati di misura effettivi nelle ore in cui non viene attivato il servizio.

La remunerazione complessivamente spettante all’assegnatario è pari al prodotto tra il prezzo unitario di assegnazione moltiplicato per la potenza assegnata e per il rapporto (non superiore a 1) tra la potenza media misurata al netto dei periodi di attivazione e la potenza assegnata. Sono altresì previste forme di riduzione della remunerazione nei casi in cui le verifiche della coerenza della baseline dovessero avere esito negativo, nonché nei casi di mancata erogazione del servizio.

Il pagamento viene effettuato prevedendo una prima rata ad agosto 2023, una seconda a novembre 2023 e una terza a marzo 2024.

© RIPRODUZIONE RISERVATA