Inizio d'anno con i saldi
Il via sabato 2 gennaio

In Lombardia i saldi invernali avranno inizio il primo sabato di gennaio e proseguiranno per i 60 giorni successivi; il periodo in cui sarà possibile usufruire di questa opportunità sarà compreso, quindi, tra il 2 gennaio e il 3 marzo 2010. «Questa modalità di vendita - osserva l'assessore al Commercio, Fiere e Mercati, Franco Nicoli Cristiani - rappresenta una occasione importante per i commercianti di concludere con soddisfazione il periodo di vendite di fine stagione ma soprattutto rappresenta una opportunità per i consumatori lombardi per acquistare prodotti di qualità a prezzi scontati».

I saldi hanno dimostrato in questi anni di incidere favorevolmente sulla presenza dei turisti stranieri, tanto che l'appuntamento è diventato, a Milano e in Lombardia, un'occasione importante anche per gli operatori turistici. La vendita a prezzi scontati riguarderà prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli, in genere di moda, che, se non venduti entro un certo periodo, sono maggiormente soggetti a deprezzamento.

«Per garantire il corretto svolgimento delle modalità di vendita e per tutelare il consumatore - ha aggiunto Nicoli Cristiani - Regione Lombardia ha fissato alcune norme fondamentali, demandando ai Comuni il compito di vigilare sul rispetto delle regole. L'applicazione di queste regole è garanzia di trasparenza e di rapporto corretto tra clienti e commercianti». «L'auspicio - ha concluso l'assessore - è che anche nel 2010 i saldi invernali facciano segnare un buon risultato per le vendite, contribuendo al rilancio della domanda di beni e prodotti in controtendenza rispetto al rallentamento dei consumi, che la crisi finanziaria mondiale ha prodotto anche sul nostro territorio».

LE REGOLE PRINCIPALI
I commercianti hanno l'obbligo di esporre accanto al prodotto il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso (è invece facoltativa l'indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso).

L'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che anche graficamente non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore) sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita; non può, inoltre, indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni relative al prodotto agli organi di controllo.

I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale (se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli).

Se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell'articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre, quindi, conservare.

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