Saldi, ecco le regole d’oro

I commercianti hanno l’obbligo di esporre accanto al prodotto il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso (è invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso).L’operatore commerciale ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati, sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che anche graficamente non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore) che nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita; non può indicare prezzi ulteriori e diversi; deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni agli organi di controllo.I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale (se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli); se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato, dietro presentazione dello scontrino (che proprio per questo è opportuno conservare)."L’auspicio - conclude l’assessore regionale al Commercio, Nicoli Cristiani - è che anche nel 2008 i saldi estivi registrino un buon andamento, producendo positivi fenomeni di fidelizzazione, in modo da contribuire al rilancio della domanda, innescando processi virtuosi che possano favorire la crescita dell’economia lombarda".(19/06/2008)

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