Niente incidenti con l'auto in un anno?
La riduzione del premio è automatica

La riduzione di premio, nel primo anno, non può essere compensata  da eventuali aumenti di tariffa. La riduzione va indicata nel contratto in termini percentuali per consentire all'assicurato di verificarne agevolmente l'applicazione nell'anno successivo.

Il decreto «liberalizzazioni» contiene alcune norme in materia R. C. Auto che attribuiscono ai consumatori nuovi diritti. L'Isvap - informa Ferderconsumatori Bergamo - ha già provveduto a chiarire alle compagnie di assicurazione alcuni aspetti attuativi delle nuove norme.

In particolare: variazione in diminuzione automatica del premio in assenza di sinistri (Art. 34 bis)

La norma prevede che all'assicurato che non abbia provocato sinistri sia applicata, all'annualità successiva, una riduzione automatica del premio.
L'Isvap ha chiarito che la norma va applicata secondo un meccanismo biennale di "scorrimento" e che la riduzione di premio, nel primo anno, non può essere  compensata  da eventuali aumenti di tariffa. La riduzione va indicata nel contratto in termini percentuali in modo da mettere l'assicurato nella condizione di verificarne agevolmente l'applicazione nell'anno successivo.

Ecco un esempio concreto di applicazione della norma:

- consumatore che pagava un premio di euro 500,00, in classe di merito 3, che deve rinnovare il contratto r.c.auto il 1° luglio 2012;

- l'impresa è tenuta ad indicare nella polizza di rinnovo, in termini percentuali, la riduzione di premio di cui beneficerà l'assicurato alla scadenza del 1° luglio 2013, in caso di assenza di sinistri. Le condizioni contrattuali (o apposite appendici) devono prevedere in caso di passaggio dalla classe 3 alla classe 2 la corrispondente riduzione percentuale (ad esempio una riduzione del 5% del premio), percentuale che deve essere chiaramente indicata;

- il 1° luglio 2013 il consumatore che non ha provocato sinistri dovrà pagare euro 475,00 (500 euro meno 25 euro di riduzione, pari al 5%);

- al momento del pagamento della nuova annualità (1° luglio 2013) l'impresa, oltre a riconoscere la riduzione concordata, dovrà indicare, se del caso, che alla successiva scadenza contrattuale (1° luglio 2014) il premio potrà variare in relazione al mutato fabbisogno tariffario. Il consumatore, conoscendo la misura del nuovo premio con almeno 30 giorni di anticipo (ai sensi del Regolamento ISVAP n. 4/2006), potrà ricercare coperture più convenienti.

- al 1° luglio 2014 l'assicurato pagherà il nuovo premio e avrà diritto di conoscere quale sarà la riduzione automatica del premio al 1° luglio 2015, e così via ……

Cosa fare se l'impresa non applica le nuove norme

Se le imprese di assicurazioni (agenzie o centri liquidazione sinistri) non applicano le nuove norme il comportamento va segnalato all'ISVAP, chiamando il Contact Center Consumatori al numero verde 800486661 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 o inviando un reclamo scritto: ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353.

Oppure rivolgersi a Federconsumatori per essere assistiti.

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