Carta circolazione: nuove norme
Ecco quello che c’è da sapere

Dal 3 novembre entra in vigore una nuova normativa relativa all’intestazione della carta di circolazione che deve corrispondere a quello della patente del conducente. Ma non è retroattiva e non vale per i familiari conviventi. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Lo spunto per l’articolo è nato da un’email che è arrivata in redazione e che è stata scritta da un lettore di Seriate. La pubblichiamo integralmente.

«Dal 3/11/14 entra in vigore una normativa secondo la quale l’intestazione della carta di circolazione di un veicolo deve corrispondere a quella della patente del conducente; le multe, in caso di discrepanza, sono molto salate: si va dalle 700€ alle 2500€».

«Trovandomi nella situazione di aver comprato nel febbraio 2009 un’auto, data in uso a mio figlio (allora universitario, oggi con lavoro) residente a Bologna, ho telefonato all’Ufficio Motorizzazione di Bergamo per avere chiarimenti sulla norma: in particolare, per sapere se - come si legge in internet - per le immatricolazioni prima dell’entrata in vigore della norma non esiste l’obbligo, oppure se l’obbligo di allineamento delle due anagrafiche vale anche in questo caso. Ho letto la circolare di chiarimento che però, ad onta delle promesse di ogni governo da venti anni a questa parte - ricordo un falò fatto con volumi di disposizioni legislative - non chiarisce un bel nulla, naturalmente per colpa mia».

«Per più volte, il telefono squilla senza che nessuno risponda; quando finalmente una donna risponde, è per dirmi che l’Ufficio non ha disposizioni in merito e di telefonare più avanti. Faccio presente che la norma risale al 2002 (sic) e entra in vigore il 3/11/14 e chiedo quando si può sapere qualcosa di certo; la risposta - anche un po’ spazientita - è: “L’ufficio non accetta domande per il rilascio del ‘tagliando’ (quello da apporre sulla carta di circolazione per allinearne l’intestazione all’anagrafica del conducente) e di telefonare settimana prossima” (che inizia, guarda caso, proprio il giorno di entrata in vigore della norma)».

«Ogni commento è superfluo. Viva il governo Renzi! ».

Ecco un articolo che spiega bene la situazione e come comportarsi.

Dal 3 novembre sarà obbligatorio annotare sulla carta di circolazione il nome di chi ha a disposizione un veicolo non suo per più di 30 giorni. In 47 pagine di circolare il 10 luglio scorso la direzione generale per la Motorizzazione del ministero dei Trasporti ha infatti pubblicato le norme che, sin dall’ultima riforma del codice della strada nel 2010, dovevano regolare «l’intestazione temporanea dei veicoli», e che ora entrano in vigore. L’obiettivo sarebbe quello di individuare più facilmente i responsabili delle infrazioni e scoprire le intestazioni fittizie.

Per mettersi in regola, è necessario rivolgersi agli sportelli del dipartimento dei Trasporti e aggiornare la carta di circolazione: ogni cambiamento costa 25 euro (16 di imposta di bollo e 9 di diritti di motorizzazione). Se i nomi scritti su patente e libretto non coincideranno, si andrà incontro a una multa salata, 705 euro, e al ritiro della carta di circolazione.

Il campo d’applicazione della circolare, comunque, è meno ampio di quello che si può pensare grazie a una serie di esenzioni. Innanzitutto, la norma non riguarda i familiari conviventi, a patto che risiedano allo stesso indirizzo. In generale, molto difficilmente sarà sanzionato chi prende in prestito un’auto privata da a un amico o un parente, perché questo tipo di accordo non è accompagnato da documenti che attestino l’inizio della “locazione gratuita” e conseguentemente la scadenza dei 30 giorni.

Inoltre, l’obbligo dell’intestazione temporanea sul libretto non è retroattiva, dunque chi già aveva a disposizione un’auto non di proprietà prima del 3 novembre non è interessato. L’obbligo, poi, non vale per chi è iscritto all’Albo autosportatori, per i taxi, i noleggi con conducente e gli autobus. Per le aziende che danno in comodato gratuito ai dipendenti le vetture aziendali e per le flotte stampa e di rappresentanza delle case automobilistiche, inoltre, sarà sufficiente registrare alla Motorizzazione il nome dell’utilizzatore, senza modificare la carta di circolazione.

La norma riguarda dunque essenzialmente le società di autonoleggio, i veicoli in comodato, quelli di proprietà di minorenni non emancipati ed interdetti, quelli messi a disposizione della pubblica amministrazione a seguito di una pronuncia giudiziaria.

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