Alle porte il saldo Ici: esentati i proprietari della prima casa

C’è tempo fino al 16 dicembre per pagare il saldo dell’Ici, almeno in tutti i casi in cui l’imposta è ancora dovuta. È noto che la tassa non è più dovuta per la prima casa, incluse le partinenze (box, garage, cantine), salvo previsione contraria dei singoli Comuni. Chi abita nel suo appartamento e a giugno non ha pagato, dunque non deve versare nulla. La legge dice che chi è proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento su fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli deve versare la seconda rata, a saldo dell’Ici dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata. Tranne - ripetiamo - la prima casa. Anche nel caso della prima abitazione, tuttavia, ci sono delle eccezioni: devono, infatti, pagare l’Ici i proprietari di immobili appartenenti alle categorie catastali A/1 (case signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi eminenti). Per non pagare l’Ici sulla prima casa non serve la residenza, basta dimostrare di avere il domicilio, ossia di utilizzare realmente l’appartamento come abitazione principale. La norma, infatti, specifica che i concetti di dimora abituale e residenza anagrafica in genere si equivalgono, ma il contribuente ha sempre la possibilità di fornire la prova contraria, ossia di dimostrare che abita abitualmente in un alloggio diverso da quello di residenza.Il versamento dell’imposta complessivamente dovuta è previsto in 2 rate: la prima doveva essere pagata entro il 16 giugno scorso ed era pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base di aliquote e detrazioni del 2008; entro il 16 dicembre deve essere pagata la seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla base di aliquote e detrazioni stabilite per il 2007. Era possibile anche scegliere di versare l’imposta per tutto l’anno in unica soluzione, entro il 16 giugno, in questo caso applicando aliquote e detrazioni valide per il 2008.In caso di mancato versamento entro il 16 dicembre, è possibile – se si paga entro il 15 gennaio 2009 – applicare la sanzione ridotta pari al 3,75% dell’imposta dovuta (la sanzione ordinaria è del 30%), più gli interessi del 2,5% annuo. Se si paga entro un anno, si applica invece la sanzione del 6%. Trascorso un anno, la sanzione sale al 30%.Quando lo stesso immobile è adibito ad abitazione principale da più persone originariamente tenute al pagamento dell’imposta, l’esenzione ora spetta a ciascuna di esse. Per quanto riguarda l’ex casa coniugale, si ha diritto per legge all’esenzione Ici per l’ex alloggio familiare se non si possiede nello stesso Comune un altro immobile utilizzabile come abitazione principale. Esenzione dall’Ici anche per gli immobili ereditati e abitati dal coniuge superstite, che ha ereditato il diritto di abitazione previsto dalla legge. L’Ici deve essere corrisposta mediante versamento diretto agli agenti della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune, al concessionario al quale è stato affidato l’incarico o su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria. C’è anche la possibilità di versare l’imposta con il modello F24. Il pagamento, infine, può essere fatto anche tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane.(04/12/2008)

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