Tlr, Arera: “Potenziali extraprofitti, serve regolazione cost-reflective”

Quotidiano Energia - Anche nel settore del teleriscaldamento “l’incremento delle quotazioni del gas può determinare potenziali extraprofitti esclusivamente nei sistemi di teleriscaldamento caratterizzati da un ampio ricorso a fonti energetiche alternative al gas ed economiche, ove il prezzo sia determinato sulla base del metodo del costo evitato, o sia comunque indicizzato al gas”.


È questa una delle principali conclusioni a cui ha portato l’indagine conoscitiva sul Tlr avviata dall’Arera a marzo. Iniziativa partita sulla base della “crescita significativa dei prezzi del servizio” a partire dall’ultimo trimestre 2021.

L’Autorità evidenzia “potenziali criticità sia in relazione alle dinamiche di mercato, sia, limitatamente ad alcuni contesti, all’equità dei prezzi applicati”. In relazione al primo punto, “i prezzi applicati dagli esercenti del servizio di teleriscaldamento sono risultati in genere superiori al costo di erogazione di un servizio equivalente tramite caldaia a gas”. Inoltre, “la possibilità di sostituire il teleriscaldamento con una caldaia a gas non sembra sufficiente ad allineare i prezzi tra i due settori”.

Riguardo alla seconda criticità, “nelle reti caratterizzate dall’utilizzo di fonti energetiche con bassi costi variabili (rifiuti e geotermico), all’incremento dei prezzi del servizio (tipicamente indicizzati alle quotazioni del gas naturale) non è seguito un corrispondente aumento dei costi variabili di produzione”. La divaricazione tra il livello di costi e ricavi, spiega l’Arera, ha quindi “determinato una crescita significativa dei margini destinati alla remunerazione del capitale investito, con potenziali extraprofitti per gli operatori del settore”.

Il Regolatore ricorda che nel Tlr il prezzo è in genere determinato sulla base di due metodologie: quella del costo evitato, che prevede di fissare il livello in modo da riflettere i costi sostenuti per il soddisfacimento dei propri fabbisogni termici attraverso un servizio di climatizzazione alternativo (nelle aree metanizzate si considera, in genere, appunto una caldaia alimentata a gas naturale); la metodologia cost plus, che prevede di fissare il prezzo sulla base dei costi sostenuti dall’esercente per la fornitura del servizio (comprensivo di una adeguata remunerazione del capitale investito).

L’Arera reputa ora necessario “valutare l’introduzione di una regolazione cost reflective delle tariffe del servizio di teleriscaldamento, mediante l’individuazione di criteri generali per la determinazione delle stesse, comprensivi delle modalità di recupero dei costi di capitale e dei costi operativi, nonché di regole di separazione contabile per l’attribuzione dei costi comuni a più attività”.

Nei sistemi di teleriscaldamento caratterizzati da minori costi di produzione di energia termica, sottolinea l’Autorità, “sarebbe inoltre possibile trasferire parte dei benefici agli utenti, con positive ricadute economiche e sociali”. La garanzia per gli esercenti di recuperare i costi sostenuti e di ottenere un adeguato tasso di remunerazione del capitale investito “potrebbe assicurare un contesto favorevole per un ulteriore sviluppo del settore, anche in presenza di una riduzione dei prezzi del servizio”.

L’Arera rimarca che “le attuali modalità di determinazione del prezzo del servizio non consentono di valorizzare adeguatamente le esternalità ambientali, con potenziali disincentivi all’innovazione tecnologica del settore (in particolare, per quanto concerne lo sviluppo di reti di quarta generazione, caratterizzate da un maggior ricorso a fonti rinnovabili e decentralizzate)”.

La definizione di tariffe cost reflective potrebbe invece consentire “la corretta internalizzazione dei benefici ambientali e la conseguente realizzazione di investimenti che non risultano attualmente sostenibili in un’ottica privata, pur essendo efficienti da un punto vista sociale”.

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