Possiedi un cane?
Comportati così

Risale alle scorse settimane la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della nuova ordinanza del Ministero della salute in materia di cani.
In realtà di nuovo non vi è praticamente nulla rispetto alla precedente, risalente al 2009 e meglio conosciuta come "Ordinanza Martini", si tratta in sostanza di una proroga in là nel tempo (un anno).
Vale la pena però di andarla a rivedere in quanto queste disposizioni sono purtroppo sconosciute ai più, e purtroppo non mi riferisco ai soli proprietari di cani.

Ecco quindi di sotto riportati i sette punti della nuova ordinanza:

1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere,del  controllo  e  della  conduzione  dell'animale  e  risponde,  sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone,  animali  o cose provocati dall'animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone,  animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
    a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non  superiore  a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree  urbane  e  nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per  cani individuate dai comuni;
    b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da  applicare al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o  animali  o su richiesta delle autorita' competenti;
    c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
    d)  acquisire  un   cane   assumendo   informazioni   sulle   sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore;
    e) assicurare che il cane abbia un  comportamento  adeguato  alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali  rispetto  al contesto in cui vive.

  4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il  cane  in  ambito  urbano raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei  alla  raccolta delle stesse.

  5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani,  in conformita' al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato  di  partecipazione  denominato  patentino.  I  percorsi formativi sono  organizzati  dai  comuni  congiuntamente  ai  servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono  avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali  dei medici veterinari, facolta'  di  medicina  veterinaria,  associazioni veterinarie e associazioni  di  protezione  animale.  Il  comune,  su indicazione  del  servizio  veterinario   ufficiale,   individua   il responsabile  scientifico  del  percorso  formativo  tra   i   medici veterinari esperti in comportamento animale o  appositamente  formati dal Centro di  referenza  nazionale  per  la  formazione  in  sanita' pubblica veterinaria,  istituito  presso  l'Istituto  zoo profilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

  6.  Il  medico  veterinario   libero   professionista   informa   i proprietari  di  cani  in  merito  alla  disponibilita'  di  percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale  la  presenza,  tra  i  suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale  in quanto impegnativi per la corretta  gestione  ai  fini  della  tutela dell'incolumita' pubblica.

  7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i  comuni,  su  indicazione  dei  servizi veterinari,  decidono,  nell'ambito  del  loro  compito   di   tutela dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hanno  l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i  percorsi  formativi sono a carico del proprietario del cane.

Analizzando attentamente l'ordinanza sorgono spontanee alcune riflessioni:
i primi due punti mettono bene in risalto le responsabilità del proprietario, sia per quanto riguarda il benessere del cane che per la responsabilità in caso di incidenti. Oggi più che mai una copertura assicurativa diventa necessaria.

Il terzo e il quarto punto punto ci indicano innanzitutto come portare correttamente a spasso il nostro cane. Si riassume semplicemente così: cani sempre al guinzaglio (tranne che in area cani), museruola sempre a portata di mano, e obbligo di raccolta delle deiezioni con appositi sacchettini. Chiariamo alcuni aspetti. Il primo è relativo ai diffusissimi guinzagli estensibili (tipo "flexi"). Non sono fuori legge, ma andrebbero tenuti fissi a una lunghezza massima di un metro e mezzo.

Trovo la cosa assolutamente sensata, almeno sui marciapiedi, dove non è rado vedere cani che improvvisamente invadono la sede stradale (con tutti i rischi che comporta la cosa) prima che il proprietario riesca a bloccare il guinzaglio. Per quanto riguarda la museruola si tratta a mio avviso di una misura del tutto precauzionale ma attenzione, come avete notato non si pone alcun minimo standard di peso o statura del cane.

Avete un pinscher di tre chili? Adoperatevi per trovargli una museruola che probabilmente non userete mai… In realtà dal 2009 ad oggi non si hanno praticamente notizie di multe o sanzioni date per questo motivo, ma queste sono le disposizioni e non si sa mai.

Il punto C è molto importante e in sostanza ci dice questo: un cane di taglia grande non può essere affidato, ad esempio ad un bambino, per la passeggiata in quanto lo stesso non sarà in grado di poterlo gestire in caso di bisogno. Per alcuni la cosa è assurda soprattutto se il cane è ben educato, per me che sono un educatore cinofilo professionista invece si tratta di un provvedimento sensato: da sempre sostengo che i cani sono animali e non macchine, quindi una piccola percentuale di imprevedibilità bisogna sempre considerarla. Io stesso non permetto a mio figlio di sei anni di condurre al guinzaglio per strada il mio Maverick, un flat coated retriever di oltre trenta chili.

I paragrafi "d" ed "e" sono invece un palese invito a rivolgersi a noi educatori cinofili, non solo per assicurare al cane una buona educazione (paragrafo e) ma anche per poter arrivare ad un acquisto/adozione ragionato e consapevole (paragrafo d)e non solamente emozionale o puramente "commerciale".

Il punto 5 tratta dei famosi "patentini". In provincia di Bergamo ne sono già stati fatti alcuni con un discreto successo, auguriamoci che tanti altri ne possano essere realizzati, è nell'interesse di tutti che ciò avvenga, anche perchè il programma del corso è secondo me interessante e ben sviluppato. Facciamo però attenzione: come avrete notato nella realizzazione dei patentini non vengono mai menzionati educatori o istruttori cinofili, questo perché si tratta di percorsi formativi rivolti esclusivamente ai proprietari e non sono, ne' sostituiscono, i corsi di educazione del cane, che rimangono, ovviamente di nostra pertinenza.

I punti 6 e 7 scendono nello specifico relativamente ai percorsi formativi e sono di competenza esclusiva dei medici veterinari.

Paolo Bosatra
educatore cinofilo
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