Coprifuoco e didattica a distanza
Sport dilettanti, sì allenamenti individuali

L’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e dal presidente della Regione, Attilio Fontana. Ulteriori misure restrittive in una seconda ordinanza con i sindaci. In vigore dal 22 ottobre al 13 novembre, ecco tutti i dettagli. Nelle scuole superiori dal 26 ottobre didattica a distanza.

Entreranno in vigore giovedì 22 ottobre, con efficacia fino a venerdì 13 novembre, due nuove ordinanze riguardanti il territorio della Lombardia. La prima, firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, d’intesa con il presidente della Regione, Attilio Fontana, d’accordo con i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia e della Città metropolitana, prevede la limitazione agli spostamenti dalle ore 23.00 alle ore 5.00 salvo comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza o salute.

La seconda dispone ulteriori misure restrittive di cui alcune correlate all’adozione della prima ordinanza e porta la firma del governatore Attilio Fontana d’intesa con i sindaci di Bergamo Giorgio Gori; di Brescia, Emilio Del Bono; di Como Mario Landriscina; di Cremona Gianluca Galimberti; di Lodi Sara Casanova; di Lecco Mauro Gattinoni; di Mantova Mattia Palazzi; di Milano Giuseppe Sala; di Monza Dario Allevi; di Pavia Fabrizio Fracassi; di Varese Davide Galimberti; di Sondrio Marco Scaramellini, con il presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra e con il presidente di Unione Provincie Lombarde Vittorio Poma.

Nell’ordinanza è previsto che «i gestori e gli organizzatori delle attività economiche e sociali programmano le medesime al fine di garantire il rispetto da parte del pubblico, dei clienti ed utenti di quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020».

L’ordinanza in sintesi dispone:

- limitazioni alle aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nei fine settimana

- misure per prevenire l’affollamento all’interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali al dettaglio

- divieto di svolgimento delle fiere di comunità e delle sagre.

In relazione all’ordinanza già in vigore dal 16 ottobre, è stato inoltre deciso che:

- per lo sport di contatto dilettantistico restano sospese gare e competizioni locali, provinciali e regionali. Possono, invece, essere svolti gli allenamenti in forma individuale a condizione che siano osservate le misure di prevenzione dal contagio.

- le scuole secondarie di secondo grado devono realizzare dal 26 ottobre le proprie attività in modo da assicurare il pieno svolgimento della didattica a distanza per lezioni mediante la didattica a distanza.

- sono altresì previste una serie di misure anti-assembramento.

DETTAGLI SULL’ORDINANZA DEL MINISTRO SPERANZA

LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI IN ORARIO NOTTURNO

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID - 19, su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

2. La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 22 ottobre 2020 e sono efficaci fino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020.

2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n.19/2020.

Il provvedimento - si legge nell’ordinanza - fa seguito «all’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale» e in considerazione del fatto che «la Commissione indicatori Covid Regione Lombardia ha evidenziato che al 31 ottobre - secondo la curva degli ultimi giorni - è plausibile che ci siano mediamente 594 (range da 434 a 815) ricoverati in Terapia intensiva e fino a 4.000 non in terapia intensiva».

DETTAGLI SULL’ORDINANZA FIRMATA DAL GOVERNATORE FONTANA E DI TUTTI I SINDACI

I gestori e gli organizzatori delle attività economiche e sociali programmano le medesime al fine di garantire il rispetto da parte del pubblico, dei clienti ed utenti di quanto stabilito dall’ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020.

- Limitazioni alle aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nei fine settimana.

Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alla vendita di generi alimentari, nonché alle farmacie e parafarmacie e altre categorie merceologiche.

- Misure per prevenire l’affollamento all’interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali al dettaglio

1. È fatto obbligo sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

2. Tali esercizi devono adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. In particolare, le medie e grandi strutture di vendita devono garantire quanto previsto al periodo precedente, dando priorità, ove possibile, a modalità (app, internet etc.) di prenotazione dell’accesso all’esercizio.

- Divieto di svolgimento delle fiere di comunità e delle sagre

1. E’ vietato lo svolgimento delle c.d. fiere di comunità e delle sagre di cui, rispettivamente, alle lettere f) e g), comma 2 dell’art. 16 della l.r. 6/2010 svolte su area pubblica, restando pertanto escluse da tale divieto tutte le manifestazioni fieristiche di cui all’art. 121 della medesima l.r. 6/2010 che si svolgono in appositi quartieri fieristici.

- Modifiche dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020)

Misure anti-assembramento

1. Le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 23.00, con consumo al tavolo, e con un massimo per tavolo di sei persone (in tale numero non sono computati conviventi e congiunti), e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo. Con la chiusura dei pubblici esercizi all’ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 23.00, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

2. Sono chiusi dalle 18.00 alle 5.00 i distributori automatici cosiddetti ’h24’ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte, suoi derivati e acqua.

3. I divieti di cui ai precedenti punti non si applicano agli agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sulla rete autostradale, sulle tangenziali e negli aeroporti.

4. E’ vietata dalle 18.00 alle 5.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree aperte al pubblico.

5. E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

6. I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.

- Sport di contatto dilettantistici

1. Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti dalle associazioni e società dilettantistiche.

2. Tutte le società ed associazioni dilettantistiche degli sport di contatto possono svolgere in forma individuale gli allenamenti e la preparazione atletica, a condizione che vi sia assoluta garanzia che, a cura delle stesse società ed associazioni, siano osservate le misure di prevenzione dal contagio, ivi compreso il rispetto continuativo delle distanze interpersonali di almeno due metri.

- Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche

1. Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare, dal 26 ottobre, il pieno svolgimento della didattica a distanza per le lezioni, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della didattica a distanza.

Le attività di laboratorio possono continuare ad essere svolte in presenza.

Si raccomanda che i dirigenti degli istituti scolastici organizzino e differenzino gli ingressi a scuola; a tal fine gli Uffici di ambito territoriale (UAT), in raccordo con gli Uffici scolastici regionali (USR), assicurano lo stretto coordinamento con le Agenzie del TPL ed i sindaci degli ambiti di riferimento.

Sarà necessaria una autocertificazione e le sanzioni sono quelle previste dal decreto dello scorso 25 marzo sull’emergenza Coronavirus. La decisione del coprifuoco è stata presa dopo aver esaminato le proiezioni sui contagi che a fine mese, se non cambierà il trend, potrebbero portare fino a quattromila ricoveri nei normali reparti e a circa 500 in terapia intensiva.

Qui di seguito il testo completo dell’ordinanza firmata dal ministro della Salute e dal presidente della Regione con le limitazioni agli spostamenti notturni.

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL’ART. 2, COMMA 2 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MAGGIO 2020, N. 35

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di Intesa con il Presidente della Regione Lombardia

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32;

VISTO l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l’art. 2, comma 2 e l’art. 3, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell’epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

VISTO Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

RILEVATO che, in base al report di monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (ISS) del 16 ottobre 2020, la Regione Lombardia è classificata a rischio moderato;

CONSIDERATO che:

- in base al quotidiano monitoraggio dei casi COVID-19 e dei relativi ricoveri, si evidenzia dall’inizio di ottobre 2020 una crescita continua a livello regionale dei contagi, pur in presenza di un significativo incremento delle capacità di testing, con valori RT per ricovero ospedaliero calcolato dall’ISS per la

settimana 5-11 ottobre 2020 pari a 1.68 e che per la settimana 12- 18 ottobre 2020 si stima un dato in aumento;

- il dato di casi medi giornaliero è stato di 708 per la settimana 5-11 ottobre 2020 (266 la settimana precedente) ed è di 1964 per il periodo 12-18 ottobre;

- il numero complessivo degli attualmente positivi è 26634, di cui 1136 in regime di ricovero non in terapia intensiva (l’8 ottobre 2020 erano 361) e 113 in terapia intensiva (l’8 ottobre scorso, 41);

- per il periodo 12-18 ottobre 2020 l’incidenza media giornaliera a livello regionale è di 16,4 casi ogni 100.000 abitanti per la Regione Lombardia;

CONSIDERATO che la “Commissione indicatori Covid-19 RL”, costituita con D.G.R. 3243/2020 per la valutazione degli indicatori individuati nel decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 con il mandato conseguente di segnalare l’eventuale profilarsi di situazioni di rischio di aumentata diffusione della malattia che configurino la necessità di interventi limitativi, anche a valenza locale, ha evidenziato che al 31 ottobre – secondo la curva degli ultimi giorni - è plausibile che ci siano mediamente 594 (range da 434 a 815) ricoverati in terapia intensiva e fino a 4000 ricoveri non in terapia intensiva;

CONSIDERATO pertanto che il trend dei contagi fa ritenere necessaria l’adozione di misure urgenti restrittive specifiche, finalizzate al contenimento del contagio, con particolare riguardo alla fascia oraria notturna che può determinare nei contesti sociali un allentamento sull’osservanza del rispetto delle misure di prevenzione dal contagio, con rischi di assembramento e inosservanza del distanziamento interpersonale;

RITENUTO necessario adottare il presente provvedimento che, comportando misure limitative delle libertà personali di circolazione, rendono opportuna la condivisione dell’autorità sanitaria nazionale e dell’autorità sanitaria regionale nonché il concorso attivo degli organi statali preposti al controllo sull’osservanza delle misure stesse;

SENTITI in data 19 ottobre 2020 i sindaci dei Comuni capoluogo della Città metropolitana e delle Province che si sono espressi favorevolmente in ordine all’adozione di una misura nei termini indicati nel presente provvedimento;

D’INTESA con il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, il Sindaco di Como Mario Landriscina, il Sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, il Sindaco di Lodi Sara Casanova, il Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il Sindaco di Mantova Mattia Palazzi, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il Sindaco di Monza Dario Allevi, il Sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi, il Sindaco di Varese Davide Galimberti, il Sindaco di Sondrio Marco Scaramellini, il Presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra e il Presidente di UPL Vittorio Poma;

VISTA la nota del 20 ottobre 2020 con la quale il Presidente della Regione Lombardia, in ragione della peculiare situazione epidemiologica esistente sul territorio e di quanto evidenziato nel predetto incontro del 19 ottobre 2020, rappresenta la necessità di adottare misure maggiormente restrittive, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

emana la seguente ordinanza:

Art. 1 (Limitazioni agli spostamenti in orario notturno)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

2. La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 2 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 22 ottobre 2020 e sono efficaci fino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020.

2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n.19/2020.

3. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza
Il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana

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