Parking ospedale, tariffe nel mirino
Il giudice fa rimborsare 65 centesimi

Accolta la richiesta di un cittadino che si era recato al nuovo ospedale e aveva parcheggiato per 29 minuti, ma aveva dovuto pagare l’intera ora. Il giudice di pace: il gestore deve rimborsargli 65 centesimi.

A dare notizia della sentenza favorevole all’utente è Federconsumatori Bergamo. L’uomo due anni fa aveva posteggiato la sua auto al parcheggio dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove l’aveva lasciata per 29 minuti, ma all’uscita aveva dovuto pagare l’intera ora: 1 euro e 30 centesimi. Ritenendo ingiusta la tariffazione che non gli consentiva di pagare la frazione oraria, ha portato la questione davanti al giudice di pace (con tanto di scontrino) che gli ha dato ragione, condannando la società che gestisce il parcheggio, Bhp, a restituirgli 65 centesimi.

«Con sentenza 28 luglio 2016 depositata il 9 agosto 2016 – scrive Federconsumatori, allegando copia della sentenza – il giudice di pace Lucia Berloffa ha accolto la domanda formulata da un utente del parcheggio del nuovo ospedale di Bergamo, assistito dall’avvocato Guido Vicentini del Foro di Bergamo, nei confronti della società Bhp Spa, gestore del parcheggio medesimo, con relativa condanna di quest’ultima alla restituzione dell’importo corrisposto dall’utente, pronuncia diretta a far dichiarare la illegittimità del sistema di tariffazione della sosta degli autoveicoli presso il parcheggio medesimo, tariffazione che parifica il corrispettivo della sosta limitata ad una frazione oraria alla sosta dell’ora piena, anziché commisurare il corrispettivo alla durata dell’effettiva sosta».

«Secondo il giudice di Pace di Bergamo detto sistema di tariffazione non può ritenersi giustificato – evidenzia Federconsumatori – specialmente per le soste di breve durata in quanto opera una ingiustificata discriminazione tra gli utenti del parcheggio mentre il gestore, operando di fatto come monopolista legale, ex art. 2597 c.c. dovrebbe rispettare il principio della parità di trattamento nei confronti di tutti gli utenti prevedendo un corrispettivo proporzionato alla durata effettiva della sosta, come avviene notoriamente nel caso di sosta su strade cittadine regolate da parcometro».

«Il giudice di pace di Bergamo – aggiunge Federconsumatori – ha in tal modo integralmente recepito le censure a suo tempo sollevate e ribadite nel corso del contenzioso da Federconsumatori Bergamo. Questa sentenza riveste un’importanza particolare in quanto “riapre” la questione dell’esosità dell’applicazione tariffaria. Sia per noi sia per la Provincia, che deve confrontarsi con il gestore su costi e ricavi».

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