Scatta la stretta sugli affitti brevi
Nuove regole (e tasse) per Airbnb
Arrivano le regole per pagare la tassa sugli affitti brevi, quella che coinvolge anche i portali come Airbnb e subito arriva la scadenza: il primo appuntamento, per le locazioni fatte a partire dal primo giugno, sarà al 17 luglio (considerato che la data indicata del 16 è domenica), termine entro il quale vanno versate le imposte del mese precedente.
Lettura 2 min.L’Agenzia delle Entrate ha diffuso il provvedimento che regola le modalità di comunicazione dei dati per la nuova cedolare secca del 21% che viene trattenuta direttamente dagli intermediari. La manovra correttiva 2017 (Decreto legge n. 50/2017) - spiega l’Agenzia delle Entrate nella nota che illustra i contenuti del provvedimenti - ha previsto che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, devono comunicare al Fisco i dati sui contratti e trattenere una somma pari al 21% se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi.
Ecco la mappa con tutti gli annunci di Airbnb pubblicati nella città di Bergamo.
- AFFITTI BREVI, QUALI SONO: Le «locazioni brevi» sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dalla manovra correttiva 2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione. L’opzione può essere esercitata anche per i redditi derivanti da contratti di sub locazione o di concessione in godimento oneroso dell’immobile da parte del comodatario.
- CHI SONO I SOGGETTI TENUTI AGLI ADEMPIMENTI: Il decreto ha previsto alcuni adempimenti in capo agli intermediari che intervengono nella stipula dei contratti di locazione breve, sia tramite i canali tradizionali che attraverso la gestione di portali online. Questi soggetti devono trasmettere alle Entrate i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite: il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l’importo del corrispettivo lordo e l’indirizzo dell’immobile. Per i contratti relativi allo stesso immobile e stipulati dallo stesso locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.
- COME E QUANDO TRASMETTERE I DATI: La predisposizione e la trasmissione dei dati deve avvenire attraverso i canali telematici dell’Agenzia, secondo le specifiche tecniche che saranno pubblicate sul sito internet delle Entrate. I soggetti non residenti trasmettono i dati tramite una stabile organizzazione, se provvisti, o avvalendosi di un rappresentante fiscale, utilizzando gli stessi servizi dell’Agenzia. La comunicazione dei dati va effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto.
- LA RITENUTA E GLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO: Gli intermediari operano la ritenuta del 21% sull’ammontare dei corrispettivi lordi, dovuti per i contratti di locazione breve, qualora intervengano nel pagamento o incassino i corrispettivi, all’atto del pagamento al beneficiario. La ritenuta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca, o a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare. Gli intermediari devono inoltre certificare e dichiarare le ritenute operate.
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