Novità sulle cartelle esattoriali
Niete nomi? Possono essere nulle

Novità riguardo le indicazioni che devono essere inserite nella cartella esattoriale. Nel caso in cui risulti sprovvista anche di solo dei nominativi ora obbligatori è da ritenersi gravemente viziata e quindi da annullare.

All'interno della cartella esattoriale deve essere indicato specificatamente il nome e cognome della persona che si occupa della formazione del titolo esecutivo (ossia il cosiddetto «responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo») oltre che quello della persona che materialmente ha emesso e notificato l'atto al contribuente (il «responsabile del procedimento di emissione e notifica della cartella»). Nel caso in cui, dunque, la cartella risulti sprovvista anche di uno solo dei predetti nominativi è da ritenersi gravemente viziata e quindi da annullare.

Questo è quanto emerge da una recentissima sentenza della Commissione Tributaria regionale di Milano la quale, sconfessando la pronuncia dei giudici di primo grado, evidenzia la palese illegittimità della cartella esattoriale priva anche solamente di uno dei predetti soggetti responsabili.

L'illegittimità di un atto privo del responsabile, deriva sostanzialmente dal fatto che al cittadino/contribuente viene preclusa la possibilità di interfacciarsi con la persona che materialmente ha agito nei suoi confronti e quindi di ottenere da quest'ultima i chiarimenti necessari. A seguito di tale pronuncia era corso ai ripari il legislatore, il quale, con una disposizione ad hoc - ossia con il “decreto milleproroghe” e in particolare con l'art. 36, comma 4, del DL n.248/2007 - aveva sostanzialmente legittimato l'operato del Concessionario. ……………………………………..

Con tale artifizio legislativo, infatti, si è stabilito che una cartella priva dell'indicazione del responsabile del procedimento era pienamente legittima fino al 31 maggio 2008, diventando ora gravemente viziata. In pratica, il predetto articolo 36, comma 4, prevede espressamente che «La cartella di pagamento di cui all'art.25 del D.P.R. nr.602/73 e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (1) e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella (2). Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008».

La cartella esattoriale, quindi, non può più essere - come in passato - un insieme di sigle e cifre assolutamente incomprensibili ma deve essere necessariamente chiara al contribuente, il quale ha il diritto di conoscere i soggetti che hanno attivato il procedimento di riscossione nei suoi confronti. La mancanza di tali requisiti, pertanto, inficia insanabilmente anche gli atti della riscossione.

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