Farmaci: niente nomi commerciali
Ora sulle ricette il principio attivo

Sono entrate in vigore ieri le nuove norme per la prescrizione dei farmaci stabilite con il decreto legge sulla spending review. Scatta dunque l'obbligo da parte del medico di indicare in ricetta «rossa» il nome del principio attivo invece del nome commerciale.

Sono entrate in vigore ieri, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le nuove norme per la prescrizione dei farmaci stabilite con il decreto legge sulla spending review. Scatta dunque l'obbligo da parte del medico di indicare in ricetta «rossa», in linea generale, il nome del principio attivo invece del nome commerciale.

Le nuove regole per i medici sono indicate al comma 11-bis della nuova normativa: «Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti - si legge - è tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco».

«Il medico - si legge ancora - ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità».

In altre parole, in casi particolari, motivando la sua scelta per iscritto, il medico potrà ancora prescrivere uno specifico medicinale di marca in ricetta rossa. Dovrà aggiungere la dicitura «non sostituibile» e il farmacista dovrà attenersi alla disposizione.

«Queste disposizioni - precisano fonti ministeriali - non riguardano le terapie croniche già in corso. Infatti il legislatore ha evitato di introdurre una normativa che potesse provocare possibili, sebbene rari, inconvenienti, nel corso di una terapia, a causa del passaggio da un medicinale all'altro, sia pur di uguale composizione». Inoltre «resta ferma la possibilità per il paziente di richiedere al farmacista un medicinale, sia equivalente che di marca, con lo stesso principio attivo ma con un costo più alto, pagando a proprie spese la differenza di prezzo rispetto al farmaco meno costoso. Quando al paziente è consegnato il farmaco avente il costo più alto di quello ammesso al rimborso (o perchè il medico ha usato la clausola di non sostituibilità, o perchè è il paziente a pretendere dal farmacista un medicinale più costoso), la differenza fra i due prezzi è a carico del cliente».

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