Bagagli smarriti o in ritardo
Adiconsum ti dice cosa fare

Dopo le ultime vicende in aeroporto, con bagagli smarriti e carenze di personale nel trasferimento delle valige, Adiconsum ha stilato un vademecum per i passeggeri vessati dalla perdita dei bagagli. Racconta la tua esperienza

Dopo le ultime vicende in aeroporto, con bagagli smarriti e carenze di personale nel trasferimento delle valige, Adiconsum ha stilato un vademecum per i passeggeri vessati dalla perdita dei bagagli. «I casi di questi giorni a danno dei passeggeri avvenute all’aeroporto di Fiumicino - dichiara Paolo Landi, segretario generale Adiconsum - non sono che la punta dell’iceberg di un trasporto aereo sempre più incontrollato, perché privo di una reale Autorità di controllo. È indispensabile, anche per il settore trasporti, un’Autorità di regolazione in considerazione del processo di liberalizzazione e privatizzazione in atto. Il crescendo della presenza delle compagnie low cost, il sistema degli appalti aeroportuali, i comportamenti sempre più “disinvolti” degli operatori del settore, richiedono regole e poteri che Enac con la legislazione attuale non ha».

Ecco allora cinque cose da fare in caso di smarrimento bagagli
1. conservare il talloncino adesivo che reca impresso il numero identificativo assegnato al bagaglio;
2. conservare tutte le ricevute delle spese per effetti personali e non, dovute dallo smarrimento del bagagli;
3. presentare denuncia di smarrimento, attraverso il modello PIR (reclamo bagaglio), presso l’ufficio aeroportuale deputato alla perdita dei bagagli, che si trova (o dovrebbe trovarsi) in ogni aeroporto nazionale o internazionale;
4. chiedere, entro 21 giorni dalla data di smarrimento del bagaglio, alla Compagnia aerea l’indennizzo, tramite raccomandata A/R;
5. chiedere, entro sette giorni, in caso di bagaglio consegnato danneggiato, l’indennizzo alla Compagnia aerea.

Altre cose da sapere
1. l’indennizzo massimo per convenzione in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo del bagaglio, è di circa 1.100 euro per passeggero. Ciò non toglie che il giudice di pace possa prevedere anche indennizzi superiori;
2. molte Compagnie aeree prevedono somme inferiori. Tali disposizioni sono nulle in quanto non conformi alla Convenzione di Montreal: se il passeggero dichiara un valore del bagaglio superiore, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare, la Compagnia aerea è tenuta a pagare l’indennizzo, sino a concorrenza, per la parte cioè che eccede il rimborso previsto per legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA