Bocciato il referendum contro la fusione Asm-Bas

La Commissione per i referendum ha dichiarato non ammissibile la proposta di referendum abrogativo presentata nei giorni scorsi da alcuni rappresentanti dell’opposizione di centrodestra, contro la delibera con la quale il consiglio comunale di Bergamo, il 21 dicembre scorso, aveva dato via libera alla funzione per incorporazione dell’ex municipalizzata Bas con Asm Brescia. La Commissione giustificato il proprio orientamento rilevando, in una lunga lettera inviata al sindaco Roberto Bruni, agli assessori competenti e ai rappresentanti consiliari, che la legge in vigore indica espressamente le materie escluse dalla consultazione referendaria e, in particolare, limita tale possibilità ai «provvedimenti in senso stretto, ovvero di provvedimenti comportanti, come tali, l’esercizio di un potere e non anche di atti espressione di meri indirizzi politici». Ma «con la delibera oggetto del quesito, il consiglio comunale ha espresso un indirizzo al progetto di aggregazione mediante fusione tra la Bas e Asm Brescia e ha dato mandato al sindaco di assumere le iniziative e gli atti necessari e conseguenti. Pertanto, se ciò é esatto, viene confermata e rafforzata l’asserzione secondo la quale il referendum non pare proposto avverso un provvedimento in senso stretto del Comune, ma avverso un atto di esclusivo valore politico - spiega la lettera -. Ciò in quanto, si ribadisce, per legittimare il sindaco all’espressione del voto del Comune nell’assemblea straordinaria della Bas che sarà convocata per deliberare la fusione, dovrà essere adottata altra ed autonoma deliberazione di giunta comunale, preceduta dal parere obbligatorio e vincolante della competente Commissione consiliare».

Sempre secondo l’organismo comunale, «non è senza rilievo evidenziare come il Referendum abrogativo venga previsto dalla norma statale e dallo Statuto esclusivamente in relazione a "materie di esclusiva competenza locale". Si deve dedurre da ciò il fatto che il referendum non debba incidere su interessi di soggetti terzi».

(07/02/2005)

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