L'auto non arriva, non pago le rate
L'Ue dà ragione a un bergamasco

Il pagamento delle rate per l'acquisto dell'auto può essere sospeso se il concessionario ritarda a consegnare la vettura. Un'interpretazione della direttiva europea sul credito al consumo che costituisce una vittoria per i consumatori viene dalla Corte di giustizia che ha dato ragione ad un bergamasco che aveva fatto causa alla società finanziaria Neos Banca del gruppo Intesa San Paolo.

Con la sentenza C509/07 i giudici comunitari hanno risposto al questito che era arrivato dal Tribunale di Bergamo davanti al quale è in corso lo scontro tra Luigi Scarpelli e la Neos Banca. Tutto ha inizio quando Scarpelli, nel 2003, decide di comprare un'auto nuova. Il concessionario avvia la pratica di finanziamento e il signor Luigi versa sull'unghia 10.000 euro mentre altri 19.130 vengono finanziati dalla Neos Banca con un contratto di credito al consumo che prevede la restituzione in 24 rate da 402 euro.

Dopo ben due anni però la macchina nuova non arriva ancora.
Problemi nelle consegne, dice il concessionario. Intanto Scarpelli ha già versato 24 rate per un totale di 9.648 euro. A questo punto il signor Luigi punta i piedi, eccepisce l'inadempimento del fornitore e interrompe i pagamenti al creditore, ossia alla finanziaria. La reazione di Neos Banca non si fa attendere e pochi mesi dopo arriva un decreto ingiuntivo per 15.000 euro.

Scarpelli non si perde d'animo, si oppone all'ingiunzione e, per giunta, chiede la restituzione dei circa diecimila euro già pagati. Davanti al tribunale bergamasco la Neos Banca afferma che il consumatore non aveva alcun diritto di bloccare le rate e chiedere la risoluzione per inadempimento del venditore del contratto di credito. Soprattutto perché, sostiene la società finanziaria, tra il concessionario e Neos Banca non c'è alcun accordo di esclusiva per i finanziamenti. Tutto si gioca sull'interpretazione della direttiva europea sul credito al consumo che, infatti, prevede il diritto del consumatore di interrompere i pagamenti al creditore se il fornitore della merce, anche quando è una persona diversa, non rispetta i patti.

Ma la stessa direttiva non dice nulla sui vincoli di esclusiva. A colmare la lacuna ci ha pensato la Corte di Giustizia.

«La direttiva - spiegano i magistrati Ue - impone un'armonizzazione minima in materia di credito al consumo. Il fatto di subordinare il diritto del consumatore di procedere contro il creditore - aggiungono i giudici del Lussemburgo - ad una clausola di esclusiva tra il creditore ed il fornitore contrasterebbe con l'obiettivo della direttiva che è, in primo luogo, quello di tutelare il consumatore in quanto parte più debole del contratto». In sostanza, qualunque sia il rapporto tra il commerciante e la società che finanzia il consumatore per l'acquisto, se il venditore non rispetta gli accordi è possibile interrompere il pagamento delle rate alla finanziaria. Per la serie: il cliente ha sempre ragione.

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