Le deroghe della Regione

Sono escluse dalle limitazioni alla circolazione alcune categorie di veicoli impiegati per particolari servizi.Il provvedimento non si applica:- ai veicoli, motoveicoli e ciclomotori delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione civile e del Corpo forestale;- ai veicoli di pronto soccorso;agli scuola bus e ai mezzi di trasporto pubblico locale (tranne i mezzi Euro 0 individuati dalla delibera 4924 del 15 giugno 2007);- ai veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo;- alle autovetture targate CD e CC;- ai veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa);- ai veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;- ai veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa;- ai veicoli classificati come macchine agricole di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 285/1992;- ai veicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all’articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 285/1992, elencati all’articolo 203 del D.P.R. 495/92;ai veicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;- ai veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;- ai veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica;- ai veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;- ai veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;- ai veicoli degli operatori dell’informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;- ai veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);ai veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami;- ai veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;ai veicoli con targa estera.(23/09/2008)

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