Ultima istanza gas, ci sarà un meccanismo anti caro-prezzi

Quotidiano Energia - La crisi dei prezzi degli scorsi mesi e il timore che la volatilità dei mercati all’ingrosso non sia finita irrompono nel processo che dovrà portare alla definizione dei servizi di ultima istanza gas a partire dal 1° ottobre 2023.


L’Arera ha infatti messo in consultazione fino all’11 luglio una serie di proposte che contengono diverse novità, anche su indicazione di un decreto Mase del 22 giugno (appena pubblicato) che tra le altre cose invita il Regolatore a introdurre “specifiche misure di mitigazione di significativi incrementi dei prezzi in sede di procedura di gara” e conseguenti “meccanismi di reintegrazione a favore dei fornitori”.

Oltre a tali misure (con l’ipotesi di un tetto), il dco 293/2023 prospetta cambiamenti anche in tema di copertura degli oneri relativi alla morosità, requisiti di accesso ad aste e aree geografiche. Il documento tiene inoltre conto del superamento della tutela gas dal 10 gennaio 2024 e della differenziazione tra soggetti vulnerabili e non.

Condizioni economiche: l’opzione tetto
Per ottemperare alla richiesta del Mase sulle misure di mitigazione, l’Autorità prospetta due possibili alternative.

L’opzione A prevede l’applicazione di un livello massimo al prezzo pagato dai clienti non vulnerabili (sia domestici che non) serviti dal Fui o nel Servizio di default distribuzione, da attivare qualora i prezzi di aggiudicazione in asta superino un valore soglia (espresso in c€/mc) determinato preventivamente dall’Arera, “ferma restando la remunerazione degli esercenti”. Per i vulnerabili, come noto, sono previste condizioni ad hoc.

L’opzione B comporterebbe invece un prolungamento fino a 6 mesi del periodo transitorio precedente all’applicazione al cliente dell’intero parametro Beta offerto in asta dai partecipanti. In particolare i clienti non vulnerabili per i primi tre mesi pagherebbero le condizioni economiche del servizio di tutela gas vigente fino a dicembre 2023; tra il 4° e il 6° mese tali condizioni sarebbero incrementate di una percentuale pari al 70% del parametro Beta; a partire dal 7° mese si applicherebbe l’intero parametro, con esclusione delle attività di servizio pubblico, per le quali il parametro Beta sarebbe incrementato del 130%.

L’Arera ricorda che con la fine della tutela gas occorre definire le modalità di determinazione della componente di commercializzazione per i clienti non vulnerabili riforniti nei Sui.

A tal fine, il dco prospetta che dal 1° gennaio 2024 e fino alla fine del periodo di assegnazione tale componente sia posta pari alla Qvd applicata ai clienti domestici in tutela (per i non domestici il valore sarà quello oggi previsto per i condomini ad uso domestico).

Rispetto a tale riferimento di prezzo i partecipanti alle aste formuleranno le proprie offerte per coprire i costi di commercializzazione non già coperti dalla componente QvdSui.

Remunerazione Fui e morosità
Sempre nell’ottica di dare attuazione al decreto Mase, l’Arera valuta l’applicazione di un tetto massimo anche alla remunerazione riconosciuta ai Fornitori di ultima istanza (Fui).

In particolare, l’ipotesi è che l’ammontare riconosciuto non possa eccedere di più di due volte il livello del parametro Beta offerto dal primo aggiudicatario di ciascuna area nelle procedure concorsuali per l’anno termico 2019-2020 (anno in cui il prezzo medio di aggiudicazione è stato il più alto finora registrato).

Inoltre, si potrebbe prevedere che il Fui che sia stato remunerato sulla base di un parametro diverso da quello offerto in sede di gara possa successivamente fare istanza per ricevere l’eventuale differenziale con il parametro Beta effettivamente offerto, documentando gli eventuali costi aggiuntivi.

In tema di morosità, l’Autorità intende confermare l’impianto generale dei meccanismi di reintegrazione per il Fui e l’Fdd, apportando però modifiche puntuali “al fine di mitigare i costi di erogazione di detti servizi, gli ostacoli alla partecipazione alle procedure di assegnazione e creare le condizioni per una riduzione dei prezzi risultanti dalle stesse, anche a fronte dell’incertezza circa la futura evoluzione dei prezzi all’ingrosso del gas”.

Da una parte, il dco prospetta di rendere da annuale a semestrale la sessione di reintegrazione degli oneri in modo da ridurre il periodo di scoperto rispetto alla scadenza della fattura. Per evitare di duplicare i costi di certificazione dell’istanza di partecipazione, quest’ultima sarà accompagnata dalla relazione della società di revisione legale solo nella seconda sessione.

Dall’altra, la proposta è di adeguare al rialzo il livello del corrispettivo InAui a copertura degli oneri relativi alla morosità, al fine di tenere conto dell’innalzamento del prezzo medio del gas naturale all’ingrosso.

Tali soluzioni sono volte a limitare i prezzi in asta a fronte dell’incertezza su livello e volatilità dei mercati. Di contro, spiega però l’Arera, “potrebbero comportare un aumento degli oneri della morosità oggetto dei meccanismi di reintegrazione dei corrispettivi a copertura dei relativi saldi”.

Aree geografiche e requisiti di ammissione alle aste
Il dco propone di separare l’attuale area 1 in due aree composte rispettivamente da Liguria-Valle d’Aosta (area 1) e Piemonte (area 2). Ciò al fine di “soddisfare maggiormente l’obiettivo di omogeneità in termini di numero di punti serviti - in particolare con riferimento al SdD Distribuzione - tra le aree e di miglior segnale di prezzo rispetto ai costi dei servizi”.

In tema di requisiti di ammissione alle aste, l’obiettivo è allinearli a quelli degli altri servizi di ultima istanza del settore elettrico, integrando in particolare alcuni dei requisiti di solidità economico-finanziaria (previsto capitale sociale minimo d 100.000 €) nonché di onorabilità e professionalità.

Informazioni pre e post gara: focus sui vulnerabili
L’Autorità intende confermare il set di informazioni riguardanti la “dimensione storica” del servizio. Per quanto riguarda il periodo di riferimento temporale, però, “si sta valutando di mettere a disposizione dei partecipanti anche quelle relative all’anno termico precedente (ottobre 2021 - settembre 2022)”, in considerazione dello scenario internazionale e delle relative conseguenze sull’andamento dei prezzi delle materie prime energetiche osservate nell’ultimo biennio.

L’Arera intende inoltre rendere disponibili le informazioni sui clienti domestici vulnerabili attualmente serviti dai Fui, al fine di fornire una prima indicazione della loro numerosità.

Condizioni di erogazione del Fui
Ai sensi della regolazione vigente, il servizio si attiva in caso di risoluzione contrattuale per motivi diversi dalla morosità, nonché nei casi di voltura qualora la preesistente controparte commerciale abbia rifiutato la richiesta del cliente finale.

In analogia con quanto previsto per il settore elettrico, il dco intende estendere l’accesso al Fui ai soli clienti domestici vulnerabili anche in caso di nuova attivazione di un punto di riconsegna, attivazione di un punto precedentemente disattivato e rientro dal mercato libero (ovvero richiesta di switching nei confronti del Fui).

Le procedure di acquisizione del cliente (switching, voltura ecc.) saranno conseguentemente adattate.

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