Doppiopesismo

Cominciamo con un numero e finiremo con un numero. Sentenza 11868 della Corte di Cassazione: «Il licenziamento del personale del pubblico impiego non è disciplinato dalla legge Fornero, bensì dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori».

Da due giorni il dibattito è intenso e si basa fondamentalmente su due posizioni. Quella indignata a tutti i costi per il favore ai dipendenti statali, reintegrabili dopo un licenziamento a differenza dei privati soggetti al Jobs act, e quella più prudente di chi sa di legge. Per questi ultimi la sentenza è condivisibile perché diversa è la natura del datore di lavoro. E mentre lo Stato assume per concorso, il privato assume per chiamata. È anche la teoria del ministro Madia, che più volte ha sostenuto come l’articolo 18 per gli statali non sia mai stato cambiato, né dalla legge Fornero e neppure dal Jobs act. Un minuto dopo ha sempre aggiunto che la discrepanza sarebbe stata sanata con un nuovo decreto, ma finora non se n’è vista neppure l’ombra.

Questo non ha impedito a giuslavoristi e commentatori di notare un effetto sgradevole della sentenza e della mancanza d’una legge unica: è ancora enorme lo steccato fra il pubblico impiego iperprotetto (e talvolta sorpreso in flagranza di cartellino timbrato a capocchia), e impiego privato che deve confrontarsi con la competizione globale, con la crisi globale. E con gli effetti della sempre più veloce trasformazione della società digitale. Senza contare una frasetta non da poco: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge». È il numero finale che vi avevo promesso: l’articolo 3 della Costituzione. Come la mettiamo con questo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA