«Con i figli minori di 14 anni in quarantena
smart working per i genitori»

Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio under 14 convivente per contatti scolastici.

È quanto prevede il decreto legge con le «Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19» firmato dal presidente Sergio Mattarella e subito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il dl recepisce anche le novità in tema di trasporto pubblico locale dopo l’intesa Stato-Regioni, mentre all’articolo 2 si approfondisce il tema del trasporto scolastico.I contenuti del provvedimento riguardano i finanziamenti per spazi aggiuntivi per svolgere l’attività didattica in presenza.

Ma è sui benefici per le famiglie che arrivano le novità: «Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico», afferma il dl, aggiungendo che in casi particolari è possibile anche ottenere congedi.

«Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1 - recita l’articolo 5 del Dl - uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico».

Per i periodi di congedo indicati dal Dl è «riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa».

Le facilitazioni per le famiglie valgono per un solo genitore per volta e sono valide fino al 31 dicembre 2020. Per questi benefici il Dl riconosce un limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020. L’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande.

Fondi (1,5 milioni per il 2020) sono stanziati anche per la sostituzione del personale scolastico che usufruisce dei benefici del Dl. «Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», conclude il decreto.

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