Tar del Lazio: le discoteche restano chiuse
Respinta la richiesta dei gestori

La decisione del Tar del Lazio dopo la richiesta di sospensione cautelare urgente proposta dal Silb-Fipe-Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo. A settembre l’udienza collegiale sul ricorso. Il Silb: non è affatto scongiurata l’ipotesi di risarcimento del danno a vantaggio dei ricorrenti.

Nessuna riapertura delle discoteche al momento. Il Tar dice no alla sospensione cautelare urgente dell’ordinanza con la quale il 16 agosto il Ministro della Salute, in tema di misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha chiuso le discoteche e introdotto l’obbligo di mascherina nei luoghi pubblici dove c’è il rischio assembramenti. Lo ha deciso il presidente della terza sezione quater del Tar del Lazio con un decreto monocratico con il quale ha respinto una richiesta di sospensione cautelare urgente proposta dal Silb-Fipe-Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo. Già fissata il 9 settembre l’udienza in camera di consiglio per la valutazione collegiale del ricorso.

«Nelle premesse del provvedimento impugnato si richiama la «comune volontà della Conferenza dei presidenti delle Regioni e del Ministero dello sviluppo economico di aprire con immediatezza un tavolo di confronto con le Associazioni di categoria, al fine di individuare interventi economici di sostegno nazionale al settore interessato». È quanto si legge nel decreto del Tar in merito alla ricorso - respinto dal Tribunale Amministrativo - dei gestori contro la chiusura delle discoteche per l’emergenza Covid. Per il Tar, «nel bilanciamento degli interessi proprio della presente fase del giudizio, la posizione di parte ricorrente risulta recessiva rispetto all’interesse pubblico alla tutela della salute nel contesto della grave epidemia in atto» e «tale interesse costituisce l’oggetto primario delle valutazioni dell’Amministrazione, caratterizzate dall’esercizio di un potere connotato da un elevato livello di discrezionalità tecnica e amministrativa in relazione alla pluralità di interessi pubblici e privati coinvolti e all’esigenza di una modulazione anche temporale delle misure di sanità pubblica nella prospettiva del massimo contenimento del rischio».

Dal Silb sottolineano che la partita è tutt’altro che chiusa. Il Tar, si legge in una nota del sindacato, «non ha respinto il ricorso. Ha stabilito che la decisione verrà presa il 9 settembre e non da un giudice monocratico». L’avvocato Lamberto Ferrara dichiara: «Non mi aspettavo la sospensiva ex articolo 56, è normale che il diritto alla salute venga prima della tutela economica. L’articolo 56 del codice amministrativo dice che il provvedimento viene sospeso quando foriero di danno grave e irreparabile. In questo caso, quel danno potenziale può essere risarcito, la salute no». Ma non è affatto scongiurata l’ipotesi di risarcimento del danno a vantaggio dei ricorrenti: «Quando, il 9 settembre si entrerà nel merito della questione, potrebbe profilarsi l’opportunità di un risarcimento del danno. Se infatti l’ordinanza fosse dichiarata illegittima, le discoteche rimaste chiuse dal 17 agosto avrebbero diritto al risarcimento del danno pieno. Non parlo solo agli imprenditori, ma dei lavoratori e le loro famiglie».

L’«invettiva» contro le discoteche secondo il Silb ha fatto dimenticare due fattori: «Non c’è un solo contagio attribuibile a una discoteche; i lavoratori di questo comparto hanno gli stessi diritti degli altri». «E non abbiamo considerato l’80% dei locali, chiuso da fine febbraio. Aziende che devono pagare affitti, tasse, stipendi. Alcune stanno già portando i libri in tribunale - afferma il presidente di Silb Maurizio Pasca - Al problema economico si aggiunge quello sociale: dove si concentreranno ora i ragazzi? Abbiamo già notizia dei primi rave, di feste abusive organizzate e promosse attraverso i social. Il virus lì non c’è?! Non sarebbe stato più saggio farli radunare in luoghi sanificati, con capienze controllate e registrazione dei partecipanti»?

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