Un’estate tra voli in ritardo e cancellati, ecco come difendersi (se ci riuscite...)

Il caso La Carta dei diritti del passeggero di Enac per muoversi nei pesanti disagi di questa calda stagione. Tutti i diritti dei viaggiatori nel caso di disagi, ma le compagnie aeree sembrano decisamente più tutelate.

L’auspicio è che non capiti, ma se capita Enac (l’Ente nazionale aviazione civile) ha (ri)messo nero su bianco un vademecum su cosa fare nel caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato del volo. Tutto ai sensi del regolamento europeo numero 261 del 2004.

Negato imbarco

In questa fattispecie (tecnicamente overbooking, ovvero biglietti venduti in numero maggiore della capienza del velivolo) la prima possibilità prevista è che il passeggero rinunci volontariamente all’imbarco: in tal caso la compagnia aerea dovrà garantire eventuali benefici (da concordare) oppure la riprotezione su un altro volo o il rimborso del biglietto. Nel caso di passeggero non consenziente si aprono diversi scenari. Se si sceglie la riprotezione la compagnia dovrà garantire anche l’assistenza e una compensazione pecuniaria, con modalità che spiegheremo poi. Se il passeggero rinuncia invece al volo ha diritto alla compensazione pecuniaria, all’assistenza e al rimborso del biglietto non usato.

Cancellazione del volo

Il primo scenario ipotizzato da Enac è quello delle circostanze eccezionali. Se il passeggero sceglie la riprotezione ha diritto al volo alternativo e anche all’assistenza. Se sceglie il rimborso del biglietto deve comunque poter contare sull’assistenza. Nel caso di cancellazione non frutto di circostanze eccezionali il passeggero può scegliere la riprotezione su un altro volo e ha diritto così ad una compensazione pecuniaria e all’assistenza durante l’attesa in aeroporto. Se rinuncia al volo, i diritti che la compagnia aerea deve garantire sono, oltre all’assistenza al passeggero, la compensazione pecuniaria e il rimborso del biglietto non usato.

Ritardo prolungato

Enac qui ha tratteggiato tre situazione. Nel caso di ritardo in partenza di 2, 3 o 4 ore (la differenza la fa la lunghezza del volo) si ha diritto alla semplice assistenza. Se invece il ritardo supera le 5 ore, oltre all’assistenza si ha il diritto di chiedere il rimborso del biglietto non più utile. Infine, spostandoci sul fronte dell’arrivo, se il ritardo è pari o superiore alle 3 ore si può chiedere la compensazione pecuniaria. Ma una volta esaurite le tipologie possibili di problemi si apre una serie di specifiche di natura operativa che complicano ulteriormente lo scenario.

L’assistenza a terra

Cosa s’intende per assistenza? Si tratta di quelle forme gratuite delle quali può beneficiare il passeggero: pasti o bevande in relazione alla durata dell’attesa, un’adeguata sistemazione in albergo nel caso siano necessari uno o più pernottamenti, il trasporto dall’aerostazione all’albergo e viceversa, due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o mail. Questo recita la Carta dei diritti del passeggero.

La compensazione

Arrivati a questa voce il quadro si complica terribilmente. Enac spiega che «la compensazione pecuniaria è dovuta al passeggero in relazione alla tratta e alla distanza in chilometri. Nel caso di voli intracomunitari sotto i 1.500 chilometri ammonta a 250 euro, sopra a 400. Per i voli internazionali sotto i 1.500 chilometri siamo sempre a quota 250 euro, fino a 3.500 si sale a 400, oltre a 600. Ma c’è un ma, anzi più di uno. Nel caso di riprotezione su un altro volo, per esempio, la compagnia può ridurre del 50% il rimborso se il ritardo all’arrivo non è superiore a 2, 3 o 4 ore a seconda delle distanze chilometriche. Il punto-chiave è però un altro, decisamente articolato. La compensazione non spetta comunque in una lunga serie di casi: innanzitutto se il passeggero è stato informato della cancellazione con almeno 2 settimane di preavviso. Ma non solo: «Se è stato informato nel periodo compreso tra due settimane e 7 giorni prima della partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di 2 ore prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo meno di 4 ore dopo». Infine se l’informazione è arrivata «meno di 7 giorni prima della partenza e nel caso venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima del previsto e arrivo meno di 2 ore dopo».

Ma soprattutto la compensazione non è dovuta se la compagnia può provare «che la cancellazione o il ritardo prolungato siano causati da circostanze eccezionali e inevitabili». È il caso di condizioni meteo incompatibili, rischi per la sicurezza, decisioni del gestore del traffico aereo e di scioperi. Ad ogni modo, eventuali reclami vanno inoltrati alle compagnie aeree o ai tour operator. Buon viaggio a tutti, e soprattutto auguri visto l’aria che tira nei cieli d’Europa in questa bollente estate. Non solo per il meteo.

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