Enti del Terzo settore: chiariti i dubbi sul Runts
ASSOCIAZIONI. Alcuni casi chiedono una doppia iscrizione al Registro imprese. Il ministero spiega cosa fare a chi svolge attività considerate commerciali.
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Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali chiarisce alcuni dubbi relativi all’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) degli Enti del Terzo settore (Ets) che svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente in forma d’impresa commerciale. Tali soggetti richiedono una doppia iscrizione: oltre al Runts, anche al Registro delle imprese.
I chiarimenti nascono dai quesiti su tre capi principali. Il primo risponde alla domanda se nella definizione di Ente del Terzo settore (Ets) che esercitano esclusivamente o principalmente attività di impresa commerciale rientrino soltanto le cosiddette «imprese sociali» o anche altre tipologie «commerciali».
Altro dubbio è se l’eventuale iscrizione e permanenza nel Runts degli Ets commerciali diversi dalle imprese sociali, ma operanti prevalentemente o esclusivamente con logiche di mercato, sia in conflitto con la disciplina delle «attività diverse» (articolo 6 del codice del Terzo settore) e, in particolare, con l’ulteriore previsione che dispone la cancellazione dal Registro unico dell’ente di chi, per due anni consecutivi, non rispetti il rapporto di prevalenza tra attività di interesse generale e attività diverse. Terzo caso riguarda gli enti diversi dalle imprese sociali, iscritti al Runts, che debbano iscriversi nel Registro delle imprese, considerato che, per caratteristiche proprie, una organizzazione di volontariato (Odv) non dovrebbe configurarsi come ente commerciale.
Sul primo quesito, il ministero chiarisce che è possibile che vi siano Enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, che svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente nella forma di impresa commerciale e che questi sono tenuti alla doppia iscrizione: al Runts (in una sezione diversa da quella delle imprese sociali) e al Registro delle imprese. Sul secondo quesito, si invita a evitare un equivoco ricorrente, cioè la sovrapposizione tra «attività di interesse generale svolta in forma d’impresa» e «attività diverse». L’Ets può svolgere l’attività di interesse generale in forma organizzata e professionale, operando sul mercato con metodo economico idoneo alla remunerazione dei fattori produttivi e, contestualmente, generare ricavi da attività diverse entro i limiti dell’articolo 6 del codice del Terzo settore e del relativo decreto ministeriale attuativo. Per il terzo quesito, non si esclude a priori che associazioni e fondazioni possano «operare esclusivamente o prevalentemente come imprese». Info: www.lavoro.gov.it
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