Sicurezza dei giocattoli
nuova direttiva europea

Da mercoledì 20 luglio 2011 è entrata in vigore anche in Italia l'importante direttiva CE per la sicurezza dei giocattoli. Si tratta di misure a tutela dei consumatori che coinvolgono fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori di giocattoli.

Da mercoledì 20 luglio 2011 è entrata in vigore anche in Italia l'importante direttiva CE per la sicurezza dei giocattoli. Si tratta di misure a tutela dei consumatori che coinvolgono fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori di giocattoli, oltre che gli enti accertatori e di vigilanza; fra questi le Camere di Commercio.

I requisiti particolari di sicurezza si applicano alle proprietà fisico-meccaniche dei giocattoli; ai rischi di infiammabilità che non devono costituire pericoli per i bambini; alle proprietà chimiche delle componenti; alle proprietà elettriche; all'igiene (ad esempio i giocattoli destinati ai bimbi di età inferiore ai 36 mesi devono essere progettati e fabbricati in modo da permetterne la pulizia); alla radioattività, ecc…

I consumatori devono affidarsi agli enti dedicati alla verifica della corretta applicazione di quanto la legge prevede, ma anche chi acquista ha a disposizione alcuni strumenti per tutelarsi e tutelare i piccoli cui i giocattoli finiranno in mano.

La prima regola da seguire è quella di osservare le avvertenze che DEVONO essere indicate sulle diverse tipologie di giocattoli in funzione del loro utilizzo. Indicazioni precise devono essere riportate sui giocattoli che non sono adatti a bambini di età inferiore a 36 mesi; i giochi di attività devono recare l'avvertenza «solo per uso domestico» e essere muniti di istruzioni ad hoc anche per il corretto montaggio dei medesimi; i giocattoli funzionali devono riportare la scritta «Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto», oltre che essere corredati da precise istruzioni operative e delle precauzioni cui l'operatore deve attenersi; i giocattoli chimici devono contenere l'avvertenza circa la natura pericolosa di sostanze potenzialmente pericolose e le istruzioni circa le precauzioni da adottare per evitare pericoli.

Va anche indicato quali sono le prime cure da dare in caso di incidenti e che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata di bambini al di sotto di determinate età e che devono essere usati sotto la sorveglianza di un adulto; pattini, biciclette giocattolo per bambini, skateboard, monopattini, devono recare l'avvertenza «si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Non usare nel traffico»; i giocattoli nautici devono recare l'avvertenza «da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto»; i giocattoli contenuti nei prodotti alimentari o ad essi incorporati devono recare l'avvertenza «contiene giocattolo. Si raccomanda la sorveglianza di un adulto».

E ancora, le imitazioni di maschere e caschi di protezione devono recare la seguente avvertenza «questo giocattolo non fornisce protezione»; per i giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla, a un lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde, elastici o nastri l'avvertenza da evidenziare e da osservare è «per evitare eventuali lesioni da impiglia mento, rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a tentare di alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione di gattonamento»; l'imballaggio per le fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi che contengono fragranze (a parte indicate dalla direttiva in corso), deve recare l'avvertenza «contiene fragranze potenzialmente allergizzanti».

Nei casi in cui fossero posti in vendita prodotti privi delle indicazioni sopra riportate i consumatori sono invitati a segnalarlo alle autorità competenti.

Federconsumatori Bergamo

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