Avvocato 2 mesi senza telefono:
assolto manager della compagnia

Per due mesi nel suo studio legale un'avvocatessa non ha potuto contare sul telefono, perchè la linea era disattivata. Ha così deciso di denunciare la compagnia telefonica e il legale rappresentante della società. Ma il tribunale le ha dato torto.

Per due mesi nel suo studio legale un'avvocatessa non ha potuto contare sul telefono, perchè la linea era disattivata. Ha così deciso di denunciare la compagnia telefonica e il legale rappresentante della società è finito a processo con le accuse di truffa e interruzione di pubblico servizio.

Per lui è arrivata la sentenza del Tribunale di Bergamo: assolto «per insussistenza dei fatti», perchè, chiarisce il giudice nelle motivazioni, anche se non vi è dubbio che la professionista abbia subito seri danni le sue pretese risarcitorie non possono trovare accoglimento in sede penale.

Secondo il giudice Donatella Nava, infatti, ciò che è accaduto all'avvocatessa può essere considerato «un fatto isolato», non un «accadimento fenomenico».

Stando alla sentenza, poi, l'imputato - che era difeso dall'avvocato Davide Steccanella - in qualità di rappresentante legale della compagnia telefonica non può rispondere di singole omissioni, che al massimo possono essere imputabili ai dipendenti dell'azienda.

L'avvocatessa aveva chiesto di attivare un'offerta della compagnia nel proprio studio, ma aveva poi scoperto che non era compatibile con la linea che usava. In seguito anche a «complicate» vicende contrattuali era rimasta con una linea non più attiva per un paio di mesi.

Il Tribunale ritiene che il legale rappresentante può assumere una posizione di garanzia in relazione a determinati beni e può essere portato a giudizio, ad esempio, per «lesione o omicidio, qualora omettesse di adempiere agli obblighi a lui posti in capo dalla legislazione sulla sicurezza del lavoro».

In questo caso, invece, «le pretese risarcitorie non possono trovare accoglimento in sede penale, non essendo ravvisabili nei fatti così come acclarati dall'istruzione dibattimentale svolta gli estremi di alcun reato». Al giudice «non resta pertanto, che mandare assolto l'imputato».

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