Caduta da asfalto disconnesso?
Il Comune risponde per i danni

L’ha detto la Cassazione con una sentenza depositata giovedì 23 ottobre e riguardante un paese campano. Che poi paghi davvero visto i chiari di luna degli enti locali, è tutto un altro paio di maniche.

Un’altra significativa sentenza della Corte di Cassazione in materia di responsabilità degli enti proprietari o custodi delle strade è stata depositata il 23 ottobre. A darne notizia è lo «Sportello dei Diritti», che evidenzia come con la questa un Comune campano sia stato ritenuto responsabile della caduta del minore scivolato sulla pavimentazione disconnessa non segnalata.

I giudici della 6ª sezione civile hanno, infatti, accolto le doglianze di un giovane, all’epoca dei fatti minore, che aveva deciso di ricorrere avverso una sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva dato ragione ad un Comune. Il ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni da sinistro stradale, perché scivolava su un cubetto instabile della pavimentazione stradale non visibile né tanto meno segnalato che gli causava lesioni personali alla caviglia. Il punto sui cui il giovane insisteva era che la decisione dei giudici di secondo grado aveva applicato al suo caso, una giurisprudenza ormai consolidata in materia, «basata sull’insidia e il trabocchetto».

Per i giudici, la presunzione di responsabilità di danni alle cose si applica, «ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle circostanze, della natura limitata del tratto di strada vigilato».

La presunzione, in queste circostanze, resta superata dalla prova del caso fortuito, «e tale non appare il comportamento del danneggiato che cade in presenza di un avvallamento sul marciapiede coperto da uno strato di ghiaino, ma lasciato aperto al calpestio del pubblico, senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo».

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