Comune di Stezzano condannato
per comportamento antisindacale

Il Tribunale del Lavoro di Bergamo, con un decreto del 3 febbraio, ha condannato per comportamento antisindacale il comune di Stezzano, dopo che la Fp-Cgil di Bergamo aveva presentato un ricorso.

La vicenda ha riguardato la mancata informazione sulla metodologia di graduazione delle posizioni organizzative, la ricognizione annuale delle eccedenze di personale, la Convenzione triennale per lo svolgimento in modo coordinato delle funzioni e dei servizi relativi alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Tutti e tre gli atti, di valenza generale riguardanti l’organizzazione degli uffici e la gestione delle risorse umane, avrebbero dovuto essere oggetto di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali e alla Rsu in applicazione della vigente disciplina legislativa e contrattuale, in quanto anche dopo il decreto Brunetta: «...permane l’obbligo di informazione preventiva da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle organizzazioni sindacali», perché come afferma il giudice « l’ignoranza pone le stesse in una situazione di debolezza rispetto ai propri iscritti, facendone apparire superfluo e compromettendone il ruolo, creando così un ostacolo, con effetti duraturi, al libero esercizio della loro attività».

«In conclusione - ha affermato il giudice - viene accertato il comportamento antisindacale tenuto dal comune di Stezzano che ha omesso le informative preventive delle delibere 65 del 9-6-2014, 86 del 20-7-2014 e 40 del 29-8-2014 e per l’effetto al comune viene ordinato di cessare da tale comportamento antisindacale»

Il ricorso ha riguardato anche la deliberazione 128 del 23-10-2014 relativa al documento programmatico in materia di privacy e il regolamento per la tutela dei dati sensibili e giudiziari, per il quale il giudice non ha ritenuto esservi immediate ricadute sull’organizzazione degli uffici e in cui il possibile controllo a distanza del personale appare del tutto teorico. Come riportato nel testo del decreto di condanna, la mancata informazione ha, peraltro, riguardato, sia prima che dopo l’adozione dei citati provvedimenti, anche altri atti del comune quali la variazione della dotazione organica, la stipula di convenzioni con altri comuni relativa all’organizzazione dei servizi, ecc.

«Un comportamento antisindacale, dunque, ripetuto nel tempo e verificato solo grazie all’obbligo dei comuni di pubblicare gli atti sul loro sito istituzionale - ha commentato oggi Gian Marco Brumana, segretario generale provinciale della Fp-Cgil - Tale verifica è stata possibile, peraltro, solo da aprile 2014, data da cui è risultato consultabile l’albo pretorio on line del comune di Stezzano. Un comportamento che, tuttavia, non ha assolutamente suscitato né l’interesse degli organi politici del comune, in particolare del sindaco, né, tantomeno, dei numerosi segretari comunali che si sono alternati alla guida dell’organizzazione burocratica del comune di Stezzano. Forse, adesso, grazie al ricorso della Fp-Cgil il comune di Stezzano presterà maggiore attenzione a questi, non cero onerosi, obblighi. Certo, invece, ma non so quanto consolatorio, è che in fatto di “disattenzioni”, i vertici sia politici che burocratici del comune di Stezzano ne hanno avute altre e con conseguenze ben peggiori».

Nel dispositivo non viene disposta la pubblicazione, considerato che il comune, benché dopo la presentazione del ricorso, ha provveduto ad inviare tali informative. Inoltre il giudice non ha ritenuto di dover disapplicare i provvedimenti oggetto del ricorso, in quanto le deliberazioni «coinvolgono terzi del tutto estranei alla vicenda», ritenendo, sulla scorta di tale apprezzamento, di considerarle comunque legittime. Infine, vista la condanna per comportamento antisindacale il giudice ha posto a carico del comune di Stezzano le spese di lite «liquidate in € 2.000 in favore della organizzazione ricorrente».

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