In vigore il codice della strada
Gli obblighi per bar e discoteche

E' stato pubblicato giovedì sulla Gazzetta Ufficiale il testo della Legge 120 per la sicurezza stradale. A seguito di numerose richieste di chiarimenti circa gli obblighi da ottemperare, al fine di evitare allarmi ingiustificati od omissioni sanzionabili, l'Associazione Commercianti ritiene indispensabile fornire una corretta ed esauriente informazione sull'entrata in vigore delle nuove norme del Codice della Strada.

Due sono gli articoli che incidono direttamente sui pubblici esercizi: l'articolo 53, che riguarda le “Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcol” e l'articolo 54 concernete le “Modifiche alla disciplina della somministrazione di alcol nelle ore notturne”. In particolare l'obbligo per le imprese che proseguano la loro attività dopo mezzanotte di disporre di almeno un etilometro all'uscita del locale e di esporre le tabelle alcolemiche, sta destando allarme tra i gestori dei pubblici esercizi, in molti casi sottoposti a vere e proprie pressioni dagli installatori dei dispositivi per la rilevazione del tasso alcolemico.

L'Associazione ricorda che tale obbligo entrerà in vigore solo tra tre mesi, a partire dal 13 novembre 201, come del resto ben sottolinea il testo del decreto. E' opportuno quindi, onde evitare confusioni ed allarmismi, chiarire i divieti che dovranno essere osservati a breve, a partire dal 13 agosto, e specificare gli obblighi che dovranno essere ottemperati di qui a tre mesi. Nella nostra provincia dovranno adeguarsi alle nuove norme 2350 bar, 1020 ristoranti, 240 alberghi e 40 locali da ballo.

Entreranno in vigore a partire dal 13 agosto i seguenti divieti ed obblighi:

• Divieto di vendere per asporto bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6 nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (articolo 53 )

• Divieto di somministrare bevande superalcoliche in qualsiasi ora e di somministrare bevande alcoliche limitatamente alla fascia oraria dalle ore 2 alle ore 6, sempre nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A, di cui sopra. (articolo 53 )

• Divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche dalle 3 alle ore 6 in tutti i pubblici esercizi (alberghi, ristoranti, bar, pub, locali da ballo e di intrattenimento, agriturismi), circoli privati, fiere, sagre (articolo 54 );

• Divieto di vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche (poiché non possono effettuare nemmeno la “somministrazione non assistita” di bevande alcoliche e analcoliche) da parte degli esercizi commerciali di vicinato dalle ore 24 alle ore 6 (articolo 54 );

• Obbligo per i titolari e i gestori dei pubblici esercizi interni agli stabilimenti balneari di svolgere particolari forme di intrattenimento danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, soltanto nella fascia oraria tra le ore 17 e le ore 20, fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui sopra nelle ore serali e notturne (articolo 54). Entrerà in vigore il 13 novembre 2010: - Obbligo per i pubblici esercizi che non effettuano intrattenimenti e che proseguano la loro attività dopo le ore 24 di avere almeno presso una uscita del locale un precursore per la rilevazione del tasso alcolemico e di esporre le tabelle sugli effetti dell'assunzione di alcolici (tabelle alcolemiche) (articolo 54 ).

L'Associazione, ribadendo agli associati la possibilità di adeguarsi entro tre mesi a questo articolo del decreto, comunica che a partire dai primi di settembre le imprese associate potranno contare su una linea di convenzioni dedicata all'acquisto di etilometri; saranno inoltre disponibili le tabelle alcolemiche, proposte in una versione semplice e di immediata lettura.

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