Ryanair nuova multa dell’Antitrust
«Provvediamo ma non siamo d’accordo»

Ryanair ha eliminato dal proprio sito le inserzioni pubblicitarie che hanno portato a una nuova sanzione dell’Antitrust sugli sconti praticati online. La conferma arriva con uno stringato comunicato nel quale la compagnia irlandese dice di non essere d’accordo con la nuova sentenza.

Ryanair ha eliminato dal proprio sito le inserzioni pubblicitarie che hanno portato a una nuova sanzione dell’Antitrust sugli sconti praticati online. La conferma arriva con uno stringato comunicato nel quale la compagnia irlandese dice di non essere d’accordo con la nuova sentenza.

Il comunicato ufficiale

“Non siamo d’accordo con le decisioni di questa sentenza e abbiano dato mandato ai nostri avvocati di fare appello, dato che essa si riferisce a inserzioni pubblicitarie di terze parti che non sono più presenti sul sito Ryanair.com e dato che Ryanair non è responsabile della conformità delle terze parti alle pratiche di marketing appropriate”.

La vicenda

Per le inserzioni pubblicitarie ammontano ad 1,7 milioni di euro le sanzioni stabilite dall’Antitrust: coinvolte otto società che hanno promosso buoni sconto attraverso l’iscrizione a pagamento su un sito dedicato.

La sanzione ha riguardato il gruppo Webloyalty, attraverso il quale avveniva il contatto e le società Alitalia, Airone, Ryanair, eBay, TicketOne e eDreams.

L’Antitrust era intervenuta perché i consumatori venivano abbonati a loro insaputa a un sito dal nome Acquisti e Risparmi a un costo di 12 euro mensili, prelevati automaticamente dalla carta di credito: in cambio la promessa di buoni sconto sulle piattaforme internet di alcune importanti aziende che vendono on line.

A febbraio era arrivata un’altra multa sulle assicurazioni

L’Antitrust a metà febbraio aveva deciso di multare la compagnia low cost irlandese e EasyJet, diponendo sanzioni per complessivi 1.050.000 euro: a Ryanair 850 mila e EasyJet 200 mila «per la mancata trasparenza nelle vendite delle polizze assicurative abbinate all’acquisto dei biglietti e per gli ostacoli posti all’esercizio del diritto di rimborso da parte dei consumatori».

Le multe sono state decise dall’Antitrust al termine di due distinti procedimenti per pratiche commerciali scorrette. L’Autorità ha dato a Ryanair 30 giorni di tempo perchè comunichi le iniziative adottate per rimuovere i comportamenti sanzionati; nel caso di Easyjet ha invece tenuto conto delle modifiche apportate dal vettore aereo inglese nel corso del procedimento sia alle informazioni rese sul sito che alle procedure di indennizzo, irrogando una sanzione più contenuta.

I principali profili di scorrettezza delle pratiche sanzionate riguardano in particolare la «mancata trasparenza nella vendita delle polizze assicurative». A questo proposito, per l’Antitrust, sia Ryanair che Easyjet hanno violato il Codice del Consumo in quanto non hanno fornito, o lo hanno fatto in modo assolutamente insufficiente e inadeguato, informazioni essenziali sulla polizza facoltativa destinata a coprire i rischi per l’annullamento del viaggio.

In particolare: «nella fase di acquisto sul web, è risultata sommaria l’indicazione dei rischi effettivamente coperti dal contratto di assicurazione, al quale si rinvia solo tramite link; non è immediatamente reso chiaro l’ammontare della franchigia prevista in caso di indennizzo, elevata in proporzione al costo del biglietto; ugualmente non viene spiegato che il risarcimento non copre le tasse e i diritti aeroportuali».

Inoltre tra i profili di scorrettezza,

L’Antitrust evidenzia l’«omissione o la non agevole reperibilità delle informazioni necessarie possono in sostanza indurre in errore i consumatori sulla natura del rischio assicurato, molto più limitato in caso di “annullamento viaggio”, nonchè in merito alle numerose limitazioni e restrizioni previste dalla polizza di assicurazione, spingendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso».

A Ryanair l’Antitrust ha «contestato anche il meccanismo di deselezione dell’opzione di acquisto della polizza che il consumatore deve effettuare». Le scorrettezze riguardano anche i «limiti all’esercizio del diritto all’indennizzo». «In entrambi i procedimenti l’Autorità ha poi ritenuto pratica commerciale scorretta la richiesta per il rilascio della certificazione attestante la mancata fruizione del servizio di trasporto, indispensabile per il consumatore ai fini dell’indennizzo delle spese sostenute. Si tratta di un’informazione, ovviamente gia’ in possesso delle compagnie aeree, che potrebbe facilmente essere trasmessa alla compagnia di assicurazione senza gravare sul consumatore». «La fee,- rileva l’Antitrust - in alcuni casi, è addirittura superiore al costo del servizio assicurativo (20 euro la richiesta di Ryanair, 12 euro quella di Easyjet) e si aggiunge all’obbligo di contattare un numero a pagamento».

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