Debiti «sospesi» per le imprese
Ecco tutte le regole

La crisi finanziaria e dell'economia reale in atto ha indotto il governo ad una serie di interventi, l'ultimo dei quali è contenuto nell'«Avviso Comune» per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio. Va subito detto che l'intervento non è di carattere normativo ma è un accordo siglato, sotto l'egida del ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Abi e da una serie di associazioni di categoria. Ne consegue che sarà operativo per quelle banche che esplicitamente aderiranno.

OPERAZIONI OGGETTO DELL'AVVISO
Le operazioni interessate dall'accordo sono la quota di capitale delle rate di mutuo, che può essere sospesa per 12 mesi, la quota capitale implicita nei canoni leasing che può essere sospesa per 6 mesi ovvero 12 mesi rispettivamente per i leasing mobiliari ed immobiliari e l'allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere esigenze di cassa con riferimento alle operazioni di anticipazione sui crediti certi ed esigibili. L'intervento ha natura straordinaria ed è limitato nel tempo.

SOGGETTI AMMESSI
Sono ammissibili ai benefici le piccole e medie imprese così come definite dalla normativa comunitaria (non più di 250 dipendenti, fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure totale attivo dello stato patrimoniale fino a 43 milioni di euro) che abbiano le seguenti caratteristiche: situazione economico finanziaria che consenta di mantenere la continuità aziendale; situazione di crisi ma non di insolvenza; posizione debitoria verso le banche «in bonis» al 30.09.2008 e che al momento della presentazione della domanda per attivare i citati benefici, la detta posizione non sia classificata come «ristrutturata» o «in sofferenza» o che l'impresa non abbia procedure esecutive in corso. Ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n° 272 del 30.07.2008 sono: sofferenze, le esposizioni nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza anche se non accertata giudizialmente o in situazioni sostanzialmente equiparabili; ristrutturate, le esposizioni nei confronti di un soggetto per le quali la banca, a causa del deterioramento delle condizioni economico finanziarie, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali.

CONDIZIONI E PROCEDURE
Le operazioni di sospensione delle rate di finanziamento a medio e lungo termine o di quelle relative al sostegno delle esigenze di cassa non possono determinare aumenti di tassi rispetto all'originario contratto, né determinano l'applicazione di interessi di mora, di commissioni o spese né richiedono garanzie di sorta. Le rate oggetto di sospensione devono essere in scadenza da non più di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda; le rate attengono esclusivamente alla quota capitale mentre gli interessi vanno assolti regolarmente.

DOMANDA DI SOSPENSIONE
Le imprese presentano domanda alla propria banca impegnandosi a comunicare le eventuali informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniale o organizzativo. Le banche che hanno aderito all'«Avviso Comune» devono rispondere entro 30 giorni; per le imprese classificate «in bonis» alla data di presentazione della domanda la richiesta si intende ammessa salvo esplicito e motivato rifiuto.

PROCESSI DI RICAPITALIZZAZIONE
Il D.L. 78/2009 (manovra d'estate) tra i provvedimenti anticrisi prevede un regime di tassazione parziale quinquennale a favore degli aumenti di capitale delle società fino a 500 mila euro sottoscritto da persone fisiche. A completamento di tale norma, l'avviso di cui si tratta prevede che le banche, a fronte di un aumento di capitale dei soci, effettuino appositi finanziamenti pari ad un multiplo del detto aumento. È questo un accordo di grande interesse per le piccole e medie imprese, accordo che, nella sua pratica applicazione, evidenzierà un sicuro successo se i tempi di risposta ed i principi di classificazione delle posizioni «in bonis», in ristrutturazione e in sofferenza non vedranno aspetti interpretativi e burocratici eccessivi.

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