Cause civili, negoziazione obbligatoria
per liti e incidenti sotto i 50.000 euro

Ridurre l’enorme carico delle liti civili. Da lunedì 9 febbraio entra in vigore la negoziazione obbligatoria, assistita dagli avvocati, prevista dal D.L. 132/2014.

Il nuovo strumento interessa chi vuole esercitare un’azione in giudizio per i danni in conseguenza della circolazione di veicoli e natanti e chi voglia proporre una richiesta per il pagamento di somme fino a 50 mila euro, con la sola esclusione dei casi in cui è prevista la mediazione. Escluse dall’obbligo le materie per le quali è già prevista la mediazione obbligatoria, come le locazioni.

Chi si ritiene danneggiato deve, tramite il suo avvocato, invitare la parte avversa a stipulare la cosiddetta convenzione di negoziazione assistita. La condizione di procedibilità si considera avverata- permettendo di iniziare o proseguire il processo - se l’altra parte non aderisce all’invito, o lo rifiuta entro 30 giorni dalla sua ricezione .

Nel caso contrario, cioè se l’invito viene accettato, le parti in causa, con il supporto dei rispettivi legali, stendono la convenzione di negoziazione assistita in forma scritta. E gli avvocati certificano.

La nuova disciplina, secondo alcuni, pone quesiti di costituzionalità: l’obbligatorietà della negoziazione assistita da avvocati sembra frapporsi col diritto del cittadino di rivolgersi alla Magistratura far valere un proprio diritto. E poi il costo del nuovo strumento legislativo è tutto a carico del cittadino.

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