Jobs Act, la Cgil: «Renzi di sinistra?
I dirigenti più tutelati degli operai»

In attesa di capire se e quando sarà applicabile anche nel pubblico impiego il semplice risarcimento in luogo della reintegra nel posto di lavoro, con il definitivo superamento dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori anche nelle pubbliche amministrazioni, la Fp-Cgil di Bergamo sottolinea una «curiosa» conseguenza.

Conseguenza determinata dall’entrata in vigore della nuova «tutela crescente» in caso di licenziamento illegittimo e precisamente il fatto, che applicando le nuove regole, sono ora i dirigenti ad avere la tutela migliore rispetto alle altre categorie di lavoratori (operai, impiegati e quadri), non solo per il valore assoluto del risarcimento, ma anche per il numero di mensilità di cui si compone».

«Tenuto conto - fa notare Gian Marco Brumana, segretario generale provinciale della Fp-Cgil - che l’ambito di applicazione del D.Lgs 23/2015 non comprende il personale dirigenziale (per il quale la tutela in caso di licenziamento illegittimo è affidata al Contratto collettivo di lavoro) ed escludendo i casi di applicazione della stessa tutela in modo uniforme a tutti i lavoratori, compresi i dirigenti, grazie al Contratto Nazionale di Lavoro definitivamente siglato lo scorso dicembre tra Confindustria e Federmanager (l’associazione sindacale cui aderiscono la maggioranza dei dirigenti del settore industriale) ai dirigenti licenziati illegittimamente spettano mediamente più mensilità che non agli altri lavoratori». «Questo nonostante la recente sottoscrizione del Contratto nazionale abbia ridotto, e non poco, vista l’incombente approvazione del Jobs Act, il numero di mensilità supplementari dovute in caso di accertato licenziamento illegittimo». Per la precisione, tra mancato preavviso e indennità supplementare, in caso di licenziamento illegittimo spettano complessivamente ai dirigenti dei settori industriali le seguenti mensilità:

Anni di anzianità dei dirigenti: fino a 2 anni. Mensilità di preavviso: 6. Mensilità supplementari: 2. Anni anz. dir: da oltre 2 anni a 6. Men. preav.: 6. Men. sup.: da 4 a 8. Anni anz. dir.: da oltre 6 anni a 10. Men. preav.: 8. Men supl.: da 10 a 12. An. anz. dir.: da oltre 10 anni a 15: Men. preav.: 10. Men sup. da 12 a 18. An. anz. dir.: oltre 15 anni. Men preav.: 12. Men sup.: da 18 a 24.

«Ora - continua Brumana -, basta fare la somma delle mensilità e confrontarle con quelle che il D.Lgs 23/2015 dispone quale risarcimento in caso di licenziamento illegittimo sommate alle mensilità di preavviso normalmente dovute nei Contratti Nazionali vigenti per verificare che nella gran parte dei casi la condizione migliore è quella dei dirigenti. Senza voler penalizzare oltremodo la dirigenza industriale pare evidente che la precedente disciplina favoriva attraverso la reintegra le qualifiche più basse, ritenute le più deboli nel mercato del lavoro. Tuttavia, per coloro ai quali verranno applicate le ‘tutele crescenti’, la situazione si presenterà rovesciata. Se questa è la cosa più di sinistra fatta dal Presidente del Consiglio…. qualche preoccupazione rimane!».

© RIPRODUZIONE RISERVATA