Vaccini, la salute
finisce al Tar

Guai al popolo che ha bisogno di eroi, scriveva Bertolt Brecht. Parafrasando si può dire – a proposito della vicenda del bambino di Lovere con un piede dentro e uno fuori il nido comunale per «non conclusa vaccinazione» - guai al popolo che ha sempre bisogno di rivolgersi ad un giudice. La vicenda è emblematica sotto due profili: il tema della contrapposizione dei diritti; le norme di dilatazione del ruolo della giurisdizione e, di conseguenza, del potere dei giudici. Sul primo versante il caso fa parte della fisiologia del funzionamento delle democrazie, poiché in esse uno dei presupposti è proprio la liceità dei conflitti, che non possono essere ne negati, ne soffocati nel nome di un potere sovente oscuro. Ciò accade nelle dittature o nelle democrazie morenti.

Per fortuna nel nostro Paese ogni cittadino può rivolgersi a un giudice se crede che sia stato leso un suo diritto. Tale principio nell’immaginario collettivo è legato alla vicenda del mugnaio prussiano che si ribellò al feudatario convinto che esistesse un «giudice a Berlino» al quale appellarsi in caso di soprusi o ingiustizie. Il diritto di chiedere giustizia, del resto, è sancito a lettere di fuoco nella nostra Carta Costituzionale. Sotto tale profilo, quindi, la querelle tra il sindaco e il Tar di Brescia fa parte del normale gioco democratico.

Però la vicenda fa giustamente notizia, anche perché sulla questione vaccini sì vaccini no, il dibattito politico è sconfinato spesso in polemiche sterili. Se si vuole valutare la questione senza forzature basta tenere presente che siamo di fronte a due diritti che si contrappongono, ai quali corrispondono altrettanti doveri. I genitori del bambino hanno ritenuto che aver fatto domanda di vaccinazione equivalesse a soddisfare la sostanza della norma che impone la profilassi per l’accesso a una scuola pubblica. Il sindaco, dal canto suo, ha ritenuto che la legge e le circolari del ministero della Salute imponessero un obbligo più preciso. Da un lato, quindi, si erge la richiesta del cittadino di usufruire di un pubblico servizio perché sente di averne il diritto; dall’altro, il ruolo di un’autorità pubblica che deve fare osservare le regole previste dalla legge. I due diritti si contrappongono. Il sindaco si è fatto scudo della legge, i genitori si sono appellati al giudice che ha ritenuto illegittima la negazione del diritto del bambino di essere ammesso al nido.

Occorre però chiedersi anche quali siano i doveri delle due parti in contesa. Al potere pubblico incombe l’onere, al quale non può venire meno, di far rispettare le regole. Sotto questo profilo l’atteggiamento del sindaco non può essere condannato in assoluto. Per altro si deve tener conto che i detentori di una podestà pubblica hanno anche il compito di valutare con criteri di ragionevolezza. Nel caso specifico era probabilmente doveroso chiedersi se la richiesta di vaccinazione non fosse di per se un fatto che indicava la volontà dei genitori di adempiere all’obbligo. In casi come questi l’amministrazione pubblica (nello specifico il sindaco) dovrebbe utilizzare quello che si usa definire potere «discrezionale». In soldoni, meglio sarebbe stato se il Comune avesse evitato un atteggiamento di chiusura nei confronti della famiglia. Analogamente, dall’altra parte, si dovrebbe dire dell’atteggiamento dei genitori. Anche da parte loro sarebbe stato più ragionevole adoperarsi affinché non si creassero i presupposti per l’esclusione del bambino dal nido. La conclusione è, insieme, elementare e amara. Ormai rivolgersi al giudice è diventato una sorta di gioco nazionale: si va in tribunale per questioni che una volta si sapevano risolvere con un incontro. E magari, alla fine, con una stretta di mano. Oggi si va avanti a forza di carte bollate. Non è un bel vedere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA