Tar: “FV, non sempre necessario ok assemblea di condominio”

Quotidiano Energia - L’assemblea di condominio “non può negare il permesso ad installare un impianto da fonte di energia rinnovabile a meno che l’intervento comporti modificazioni alle parti comuni”.


È quanto afferma il Tar Lazio in una sentenza che accoglie il ricorso di un privato contro la revoca degli incentivi disposta nel 2014 dal Gse riguardo a un impianto FV a Cuneo, in quanto “il tetto dell’edificio non rientrava nella sua disponibilità secondo quanto previsto dal regolamento condominiale”.

Il Tribunale sottolinea che “l’articolo 1122 bis c.c., aggiunto con legge 11 dicembre 2012 n. 220 e quindi entrato in vigore prima dell’adozione dei provvedimenti impugnati, consente espressamente ad ogni condomino di installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinate al servizio di singole unità sul lastrico solare, su ogni altra superficie idonea comune e sulle parti di proprietà dell’interessato”.

Ogni condomino può quindi installare pannelli fotovoltaici sul tetto condominiale, “purché non siano pregiudicate la stabilità e/o il decoro architettonico dell’edificio”. Solo nel caso in cui venga fornita la prova che la posa dei pannelli, ad opera del condomino, possa ledere il decoro architettonico dell’edificio oppure compromettere la stabilità o la sicurezza del fabbricato, “l’assemblea può intervenire per paralizzare i lavori oppure ordinare lo smantellamento dell’impianto”, rimarca il Tar.

In assenza di tale elemento ostativo, conclude il Tribunale, “non si può impedire al singolo condomino di usare il tetto o il lastrico – pur senza autorizzazioni dell’assemblea – per installare l’impianto fotovoltaico”.

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