Avete freddo? Solo un giorno di pazienza
Da sabato caloriferi accesi – Tutte le info

Ore contate per il freddo nelle case dei bergamaschi. Da sabato 15 ottobre si possono accendere i caloriferi, come previsto dalla normativa applicata dalla maggioranza dei Comuni.

Dopo il calo delle temperature degli ultimi giorni, tantissimi cittadini hanno telefonato agli uffici tecnici delle amministrazioni per chiedere lumi sulla legge e sulla possibilità di anticipare l’accensione del riscaldamento. Non solo per le case, ma anche per i luoghi di lavoro. In tanti uffici si battono i denti, ma la risposta è stata una sola: bisogna portare pazienza ancora un paio di giorni. L’ha ricordato anche Palafrizzoni con una comunicazione ufficiale. «Si ricorda che, come previsto dal D.P.R. n. 412/93, gli impianti di riscaldamento possono essere tenuti accesi nel periodo 15 ottobre - 15 aprile per un massimo di 14 ore giornaliere».

A Milano c’è chi ha trovato uno spunto goliardico. La pagina «Milano in festa» ha creato un evento chiamato «Fine dell’era glaciale in casa», con data di inizio proprio il 15 ottobre. «I Pinguini si sono presi possesso del tuo Divano?» - si chiedono gli organizzatori della fantomatica giornata contro il freddo. Hanno preso parte all’evento tredicimila persone, che evidentemente non vedono l’ora di mettersi al calduccio.

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Da non dimenticare che sempre dal 15 ottobre, e fino al 15 aprile 2017, sono in vigore in Lombardia, come ogni anno, i provvedimenti di limitazione della circolazione per alcuni veicoli, finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e per il miglioramento della qualità dell’aria. Oltre che i Comuni ricadenti nella Fascia 1, dal 2015 i provvedimenti interessando quelli inseriti nella Fascia 2, per un totale di 570 Comuni. In Bergamasca sono 37 i Comuni in Fascia 1 e 74 quelli in Fascia 2. Le limitazioni alla circolazione vanno dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, e sono relative ai seguenti veicoli: - autoveicoli benzina non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (ossia i veicoli “Euro 0 benzina”);

- autoveicoli diesel omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli “Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel”).

Dal 15 ottobre 2016, inoltre, entreranno in vigore le nuove limitazioni per i motocicli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1 (commercializzati fino al 2004) nella Fascia 1 nei giorni feriali dalle 7.30 alle 19.30. Per i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0 è invece vietata, lo si ricorda, la circolazione in tutto il territorio regionale.

Per quanto riguarda gli Euro 3 diesel, non sono stati disposti gli ipotizzati fermi parziali nei comuni di Fascia 1, a causa della mancanza della disponibilità di risorse statali per il sostegno economico della misura. Tuttavia potranno essere adottate misure restrittive alla circolazione di tali veicoli in ambito locale solo in caso di situazioni temporanee di protratto superamento dei limiti di qualità dell’aria.

Il fermo della circolazione si applica all’intera rete stradale ricadente nel territorio dei Comuni interessati, con l’esclusione:

- delle autostrade;

- delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla d.G.R. n.19709/2004;

- dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti e gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.

Sono esclusi dal fermo della circolazione:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;

- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;

- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;

- veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;

- veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del d.lgs. 285/92;

- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;

- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale.

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