Bergamo, stop agli impianti a legna
Un grado in meno per gli altri

Il Comune di Bergamo attua il Protocollo sperimentale emergenza smog area critica A1 e A2 di Bergamo siglato venerdì sera nello spazio Viterbi della Provincia di Bergamo.

Le misure per limitare le emissioni inquinanti nell’atmosfera, approvate di concerto dai sindaci di oltre 100 comuni del territorio orobico, saranno in vigore in città a partire da lunedì 1° febbraio. È stata infatti firmata sabato 30 gennaio l’ordinanza che recepisce e attua le disposizioni in materia di impianti termici contenute nel protocollo: gli elevati valori di Pm 10 e le previsioni di accumulo degli inquinanti per i prossimi giorni, emesse dall’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente, hanno indotto il Comune di Bergamo ad attivare immediatamente le disposizioni concertate negli scorsi con i comuni limitrofi. Nella giornata di ieri il valore dei PM10 rilevato dalla centralina di via Garibaldi si è attestato a quota 62, in netta diminuzione rispetto alla giornata di giovedì, ma comunque sopra il livello di guardia. Sono ormai diversi i giorni consecutivi oltre il limite di 50 microgrammi per metro cubo in città.

A partire da lunedì sono quindi previsti: l’obbligo di chiusura delle porte esterne delle attività commerciali; il divieto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento a legna, qualunque sia la loro tipologia o il loro rendimento; il divieto di accensione di fuochi o bracieri all’aperto; la diminuzione della durata di attivazione degli impianti termici (massimo 12 ore giornaliere) e la riduzione di un grado centrigrado, da 20° a 19° delle temperature degli edifici;

Ecco il testo dell’ordinanza relativamente alle disposizioni previste:

«- diminuzione di due ore la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, che, pertanto, non potrà superare le 12 (dodici) ore giornaliere, nonché la diminuzione di 1 grado centigrado, da 20° a 19°, con 2 gradi centigradi di tolleranza, la temperatura dell’aria degli edifici (…) ad esclusione degli edifici rientranti nelle categorie:

• edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

• edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

• edifici adibiti a scuole materne o asili nido;

• edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

- divieto di uso di dispositivi che, al fine di favorire l’ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni di edifici appartenenti alla categoria E5 di cui all’art.3 del D.P.R. n. 412/1993 e conseguente obbligo di mantenere chiuse le porte di accesso ai locali medesimi.

- divieto, nel caso in cui siano presenti altri impianti di riscaldamento domestico alimentati con combustibili ammessi, di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa, indipendentemente dalla tipologia e dal rendimento dell’impianto, nonché dalla quota altimetrica di collocazione dello stesso.

- il divieto di accensione di fuochi e bracieri all’aperto, alimentati a legna o altro combustibile»

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza resteranno in vigore fino alla data di revoca della stessa. La polizia locale e le altre forze di polizia cittadine saranno chiamate a far rispettare le disposizioni previste: il mancato rispetto delle limitazioni imposte comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di 100 euro.

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