Buoni pasto, cambiano le regole
Cumulabili, da usare anche al mercato

Buoni pasto cumulabili, solo fino a otto, e utilizzabili anche negli agriturismi, ma sempre e solo per mangiare.

Sono le grandi novità, contenute nel decreto, varato dal Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale che entrerà in vigore dal 9 settembre. La precedente normativa stabiliva che non era possibile accumulare i ticket per fare la spesa: ogni lavoratore ne poteva utilizzare uno solo al giorno, mentre ora se ne potranno usare otto.

La riforma ribadisce il divieto di cedere il buono pasto e di utilizzo nelle giornate in cui non si è in ufficio, mentre allarga l’ambito in cui si possono utilizzare anche, oltre a supermercati, bar e pizzerie, anche e sempre per «pasti e bevande» in agriturismi, mercati e ittiturismo che si rifà a un modo nuovo di fare vacanze, soggiornando in case di pescatori e, soprattutto, per questo servono i buoni pasto, gustando i piatti tipici della cucina di mare.

Già da febbraio il dicastero aveva preparato il provvedimento, che attua un passaggio del codice degli appalti e prova a riordinare una materia da tempo oggetto di polemica. Se formalmente, infatti, come è scritto chiaramente sugli stessi ticket (o sulle tessere elettroniche sempre più diffuse) i buoni non sono cumulabili, molti sanno che nella prassi ciò è concesso. La diffusione dei buoni elettronici aveva allarmato i lavoratori, perché con la tracciabilità immediata si pensava che lo stop al cumulo da molti aggirato diventasse effettivo. Eppure i buoni sono diventati una vera e propria forma di sostegno al reddito, per i molti italiani che - specialmente in tempi di vacche magre - li hanno usati per “fare la spesa”. Non a caso, la grande distribuzione ha da subito tifato per l’abolizione formale del divieto di cumulo.

Ma si sanno le regole di utilizzo dei buoni pasto? Ora l’articolo 4 le chiarisce. Oltre al nuovo cumulo fino a otto, «sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato». La conferma che non sono cedibili e non convertibili in denaro: devono essere «utilizzabili solo dal titolare». Si possono utilizzare solo «per l’intero valore facciale» e quindi niente resto se si paga coi buoni. Per i buoni elettronici valgono le stesse cose, salvo che l’obbligo di firma è assolto in via digitale.

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