Cani e gatti negli ospedali, ora si può
Ecco il nuovo regolamento regionale

Cani e gatti potranno entrare negli ospedali lombardi e anche nelle case di riposo. La novità è stata approvata dalla Giunta regionale attraverso il nuovo regolamento sulla tutela degli animali d’affezione.

I proprietari di animali dovranno ovviamente rispettare le norme di sicurezza imposte dalle strutture ospedaliere. «È una novità assoluta – spiega l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera -. Via libera alla possibilità di accesso di cani, gatti e conigli negli ospedali e nelle Case di riposo, secondo le condizioni di sicurezza stabilite dalle strutture sanitarie o sociosanitarie, rispettando i requisiti minimi riportati dal regolamento: gli animali devono essere accompagnati da maggiorenni, i cani devono essere muniti di museruola e condotti a guinzaglio; gatti e conigli, invece, dovranno essere alloggiati nell’apposito trasportino, almeno fino al momento della visita al paziente o all’ospite. Altra novità molto importante - ha continuato - è la possibilità di sanzionare chi non rispetta le norme del Regolamento. La cifra va dai 150 ai 900 euro».

Nel regolamento vengono riportate anche le responsabilità e i doveri che il proprietario o il detentore di un animale d’affezione deve avere nella cura e nell’attenzione verso il proprio animale, tenuto conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, anche nei riguardi della riproduzione, dell’addestramento e delle condizioni di trasporto al seguito del proprietario. «Tra gli obblighi dei proprietari - ha rimarcato l’assessore -, quello di fornire all’animale un ricovero adeguato, cibo e acqua in quantità sufficiente, un’adeguata attività motoria, favorire i contatti sociali tipici della specie e assicurare le cure necessarie. Gli animali in addestramento non potranno essere sottoposti ad attività dannose per la loro salute o essere obbligati a superare le proprie capacità o forze naturali. Inoltre è previsto il divieto di tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario o per temporanee ragioni di sicurezza».

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