Cyberbullismo, ok alla legge dalla Camera
Anche i minori potranno denunciare

La Camera dei deputati ha approvato definitivamente le Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, con 432 voti a favore e nessuno contrario.

«Quello di oggi è, per il Parlamento, un passo avanti per restare in contatto con un mondo che cambia sempre più velocemente, e che ha bisogno di strumenti di legge sempre nuovi e aggiornati per far fronte ai nuovi problemi - commenta la deputata Pd Elena Carnevali - La norma appena approvata introduce due importanti cambiamenti: il primo è l’obbligo per il gestore del sito internet o del social network di intervenire, dietro presentazione di un’istanza da parte del minore vittima di cyberbullismo o dei genitori, per rimuovere dati personali e contenuti offensivi entro 48 ore. La velocità è fondamentale, anche per evitare che video, foto o frasi possano diventare virali».

«La scuola, la famiglie ed istituzioni sono i nostri più grandi alleati su cui dobbiamo investire, per far crescere cultura e consapevolezza, ristabilendo il grande valore della relazione umana non mediata dal web. Anche per questo in ogni istituto scolastico dovrà essere individuato un referente, responsabile del coordinamento con le forze dell’ordine in caso di episodi di bullismo via web. Questa legge è di sicuro un passo avanti importante, ma tanto abbiamo ancora da fare, a partire da una tutela che comprenda anche i maggiorenni: non solo gli adolescenti possono infatti rimanere vittima di diffamazioni o minacce on line» continua la bergamasca.

La nuova legge prevede che il minore che abbia compiuto 14 anni e sia vittima di bullismo informatico possa rivolgersi al gestore del sito internet o del social media per ottenere la rimozione di contenuti offensivi e dati personali, rimozione che va eseguita entro 48 ore dall’istanza. Viene istituito un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del fenomeno, che dovrà elaborare una specifica formazione del personale scolastico, promuovere il ruolo attivo degli studenti e prevedere misure di rieducazione e sostegno dei minori coinvolti. Ogni scuola dovrà avere un «referente», ossia un docente designato che collaborerà con le forze dell’ordine e le associazioni in caso di necessità. In caso di episodi particolarmente gravi di cyberbullismo il questore potrà ammonire gli autori con un provvedimento simile a quello che già oggi esiste per il reato di stalking.

Nello specifico entra per la prima volta nell’ordinamento una puntuale definizione legislativa di cyberbullismo. Bullismo telematico è ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minori. Nonché la diffusione di contenuti on line (anche relativi a un familiare) al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo.

Il minore che abbia compiuto 14 anni e sia vittima di bullismo informatico (nonché ciascun genitore o chi esercita la responsabilità sul minore) può rivolgere istanza al gestore del sito Internet o del social media per ottenere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su Internet che deve essere eseguita entro 48 ore dall’istanza. Viene istituito un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e prevede l’adozione, da parte del ministero dell’Istruzione - di concerto con il ministero della Giustizia - di apposite linee di orientamento prevenzione e il contrasto del fenomeno nelle scuole. In particolare, le linee di orientamento dovranno prevedere una specifica formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.

In ogni istituto scolastico dovrà essere designato un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il cyberbullismo, che collaborerà con le Forze di polizia, le associazioni e con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio in caso di necessità. Le scuole sono chiamate a elaborare interventi di prevenzione e informazione, con la promozione dell’uso consapevole di internet. In caso di episodi di bullismo via web, il questore può ammonire l’autore con un provvedimento analogo a quello adottato per lo stalking: fino a quando non sia stata presentata querela o denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante Internet, da minorenni sopra i 14 anni nei confronti di altro minorenne, il questore potrà convocare il minore responsabile (insieme a almeno un genitore o a altra persona esercente la responsabilità genitoriale), ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

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