I regali di Natale? Meglio cambiarli...
Nuova corsa allo shopping post-feste

La solita tuta in pile dalla suocera, berretto e sciarpa dai colori improponibili, per non parlare di quelle ciabattine da casa che mettono una tristezza infinita...

E poi abiti dai colori immettibili, taglie sbagliati, accessori che mai si useranno. È vero che a caval donato non si guarda in bocca, ma piuttosto che abbandonare gli ennesimi terribili regali in un cassetto è sempre meglio cambiarli.

Così, come ogni anno, alla frenesia dello shopping natalizio segue quella dei cambi dei regali con i negozi, nuovamente, affollati di gente, quasi quanto nei giorni prefestivi.

E, come ogni anno, arrivano le dispute tra i consumatori che, scontrino alla mano, pretendono la sostituzione della taglia, del colore o proprio dell’articolo ricevuto in dono e i negozianti che, rammaricati, non sono in grado di soddisfare la richiesta, o peggio, si rifiutano di cambiare il prodotto.

Innanzitutto, occorre premettere, che non esiste alcun diritto alla sostituzione quando l’articolo o il regalo è stato acquistato in negozio. Una volta che l’acquisto è stato concluso, il pagamento effettuato e il prodotto consegnato, non vi è alcun espresso diritto di ripensamento a favore del cliente. È il negoziante che ha il diritto di stabilire sia, nei tempi che nei luoghi, le modalità per effettuare i cambi, potendo anche decidere unilateralmente di sostituire la merce solo in un dato periodo (ad es. subito dopo Natale, prima dei saldi, ecc.) o presso determinati magazzini o negozi (ad es. se trattasi di una catena solo in uno dei negozi della stessa, ecc.).

Tuttavia, anche se per gli acquisti fatti in negozio non è previsto alcun diritto di recesso, qualche speranza c’è. È prassi comune, infatti, che i negozianti, a gentile concessione dei clienti insoddisfatti, offrano la possibilità di cambiare i regali natalizi sia subito dopo feste che, finanche, superato tale limite temporale (il periodo concesso è in genere di una settimana, ma molti commercianti, soprattutto nelle grandi catene concedono fino ad un mese, indipendentemente dal sopraggiungere dei saldi).

Molti concedono anche la possibilità di ritirare il prodotto rilasciando al cliente un buono acquisto da spendere successivamente.Ma attenzione anche questa è una facoltà e non un obbligo.

In ogni caso, il consumatore/cliente è tenuto, al momento della richiesta di sostituzione, a restituire il prodotto integro (ad es., con il relativo «cartellino» se trattasi di capo di abbigliamento, con la scatola originale se trattasi di prodotto confezionato, ecc.) e a portare con sé lo scontrino d’acquisto ricevuto (o quello c.d. «cortesia» sempre più spesso rilasciato dai negozianti se gli acquisti sono regali). L’esibizione dello scontrino, infatti, consente al commerciante di verificare sia la data che l’effettivo acquisto del prodotto presso il proprio negozio e di tenere in regola i documenti fiscali per gli eventuali accertamenti di natura tributaria.

Le cose cambiano, ovviamente, se la merce o il prodotto sono difettosi o mal funzionanti. Secondo le disposizioni del codice, infatti, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità del bene e quest’ultimo ha il diritto, a sua scelta, di chiedere la riparazione o la sostituzione del prodotto, ovvero una riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto.Il vizio va denunciato entro due mesi dalla scoperta, salvo che il venditore non abbia riconosciuto l’esistenza del difetto o lo abbia occultato.

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