Rilascio del permesso di soggiorno
Niente più contributo da 80 a 200 euro

Il decreto ministeriale ha recepito una sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato la precedente disposizione.

Lettura 1 min.

Bergamo

La questura comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 serie generale, dell’8 giugno corrente, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno, che è entrato in vigore il 9 giugno, che ha rideterminato l’importo dei contributi per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto, dopo che la sentenza del Consiglio di Stato del N.04487/2016 aveva annullato il Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2011, nella parte in cui prevedeva il pagamento del contributo da 80 a 200 euro a carico dello straniero per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.

I nuovi importi ammontano a:
a)euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
b)euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni
c) euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 27, comma 1, lett. a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27 sexies, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

Resta fermo il costo di 30,46 euro per la produzione del permesso di soggiorno elettronico, anche per i minori, che va aggiunto all’importo del contributo. I casi di esclusione dal pagamento del solo contributo, non anche del costo del pse di 30,46 euro, sono previsti all’art.3 del decreto del 6 ottobre 2011, e successive modificazioni:
a) cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni;
b) cittadini stranieri di cui all’art. 29, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ossia figli minori al seguito dei familiari;
c) cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonché i loro accompagnatori, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
d) cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
e) cittadini stranieri richiedenti l’aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità ; cittadini stranieri richiedenti il duplicato del permesso di soggiorno in corso di validità . Come disposto dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, il contributo è dovuto anche laddove le istanze siano state presentate in data anteriore al 9 giugno e siano in fase istruttoria oppure siano state definite ma in attesa di produzione del permesso di soggiorno elettronico a cura del Poligrafico o della mera consegna del titolo allo straniero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA