Rilascio del permesso di soggiorno
Niente più contributo da 80 a 200 euro

Il decreto ministeriale ha recepito una sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato la precedente disposizione.

La questura comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 serie generale, dell’8 giugno corrente, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno, che è entrato in vigore il 9 giugno, che ha rideterminato l’importo dei contributi per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto, dopo che la sentenza del Consiglio di Stato del N.04487/2016 aveva annullato il Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2011, nella parte in cui prevedeva il pagamento del contributo da 80 a 200 euro a carico dello straniero per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.

I nuovi importi ammontano a:
a)euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
b)euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni
c) euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 27, comma 1, lett. a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27 sexies, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

Resta fermo il costo di 30,46 euro per la produzione del permesso di soggiorno elettronico, anche per i minori, che va aggiunto all’importo del contributo. I casi di esclusione dal pagamento del solo contributo, non anche del costo del pse di 30,46 euro, sono previsti all’art.3 del decreto del 6 ottobre 2011, e successive modificazioni:
a) cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni;
b) cittadini stranieri di cui all’art. 29, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ossia figli minori al seguito dei familiari;
c) cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonché i loro accompagnatori, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
d) cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
e) cittadini stranieri richiedenti l’aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità ; cittadini stranieri richiedenti il duplicato del permesso di soggiorno in corso di validità . Come disposto dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, il contributo è dovuto anche laddove le istanze siano state presentate in data anteriore al 9 giugno e siano in fase istruttoria oppure siano state definite ma in attesa di produzione del permesso di soggiorno elettronico a cura del Poligrafico o della mera consegna del titolo allo straniero.

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