Scuole superiori, il Tar della Lombardia
sospende l’ordinanza sulla Dad al 100%

Accolto il ricorso presentato dal comitato «A scuola!» contro l’ordinanza della Regione che disponeva la didattica a distanza al 100% fino al 24 gennaio. Palazzo Lombardia: «Ci riserviamo di proporre reclamo, i riferimenti normativi che hanno orientato il giudice non tengono conto della possibilità delle Regioni di adottare misure più restrittive di quelle previste dai Dpcm».

Il Comitato «A scuola!» aveva depositato l’11 gennaio il ricorso al Tar per la sospensione dell’ordinanza emessa dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana l’8 gennaio, che aveva disposto la Dad al 100% per le scuole superiori fino al 24 gennaio. Il ricorso, annuncia il Comitato, è stato accolto: «Il Tar accoglie la nostra richiesta, respinge l’ordinanza, le scuole possono riaprire, ovviamente non già domani perché è troppo tardi per organizzarsi». Secondo il ricorso «con il decreto regionale Fontana avrebbe esorbitato dalle proprie competenze violando l’art. 4 del decreto legge n. 1 del 5 gennaio 2021 (norma di rango primario), che prevedeva la progressiva ripresa dell’attività scolastica in presenza per gli alunni delle secondarie di secondo grado». Inoltre, si legge nel ricorso, «l’ordinanza non è sufficientemente motivata: afferma per esempio di voler evitare assembramenti quando nelle zone arancioni, condizione in cui attualmente si trova la Lombardia, sono aperti i negozi e c’è libertà di circolazione, ovviamente anche per i ragazzi. L’ordinanza, inoltre, ignora il lavoro dei tavoli prefettizi che avevano elaborato un piano per lo scaglionamento degli orari della città e la ripresa della didattica in presenza e non considera altre possibilità esistenti in relazione alle scuole, come l’introduzione dei cosiddetti “tamponi rapidi” (ritenuti idonei anche secondo la circolare del Ministero della Salute doc. 6) e l’incremento del contact tracing, misure che potrebbero essere non difficilmente implementate».

L’ordinanza per il Tar della Lombardia denota «contraddittorietà» e «irragionevolezza» perché «per contenere gli assembramenti adotta misure incidenti sulla didattica in presenza, rispetto alla quale non evidenzia alcun peculiare pericolo di diffusione epidemiologica». In particolare, l’ordinanza - scrive il Tar - deve essere sospesa «nella parte in cui disciplina la didattica a distanza, imponendola al 100%, nel periodo compreso tra i giorni 11 gennaio e 15 gennaio 2021». Il Tar scrive che «in sostanza, il pericolo che l’ordinanza vuole fronteggiare non è legato alla didattica in presenza in sé e per sé considerata, ma al rischio di assembramenti correlati agli spostamenti degli studenti; emerge così l’irragionevolezza della misura disposta, che, a fronte di un rischio solo ipotetico di formazione di assembramenti, anziché intervenire su siffatto ipotizzato fenomeno, vieta radicalmente la didattica in presenza per le scuole di secondo grado, didattica che l’ordinanza neppure indica come causa in sé di un possibile contagio».

Il Tar ha infine ritenuto valida anche «la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile, tenuto conto della compressione del diritto fondamentale all’istruzione e della oggettiva ricaduta delle misure adottate sulla crescita, maturazione e socializzazione degli studenti, obiettivi propri dell’attività scolastica, che risultano vanificati senza alcuna possibilità di effettivo “ristoro”». Sono ora da valutare gli effetti della decisione del Tar di sospendere l’efficacia della sentenza, considerando che venerdì si deciderà in che zona sarà collocata la Lombardia, se arancione o rossa. Nel secondo caso, infatti, è comunque prevista la Dad per tutte le scuole superiori.

La Regione Lombardia in una nota diffusa in serata spiega: «Prendiamo atto della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale e ci riserviamo, dopo aver valutato nel dettaglio le motivazioni dello stesso, di proporre reclamo poiché i riferimenti normativi che hanno orientato il giudice del Tribunale, non tengono conto della possibilità delle Regioni di adottare misure più restrittive di quelle previste dai vari Dpcm».

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