Viaggio con più di 4 ore di ritardo
Ryanair obbligata a risarcire passeggero

La decisione è di un giudice di pace di Brindisi che ha condannato la società a risarcire un passeggero salentino per i disagi patiti sul volo Brindisi-Bergamo del 6 dicembre scorso, giunto a destinazione con oltre 4 ore di ritardo.

Ryanair è costretta a risarcire passeggero salentino dopo un ritardo superiore alle 4 ore nel viaggio Brindisi-Bergamo: è questa la decisione di un giudice di pace brindisino, che premia E. M., 61enne passeggero del volo Ryanair FR8096 Brindisi – Orio al Serio del 6 dicembre scorso con partenza prevista alle 19.30 e arrivo alle 21.10, che aveva trascorso diverse ore di estenuante attesa presso l’aeroporto, unitamente agli altri passeggeri, senza ricevere alcuna informazione circa la causa e la durata del ritardo del volo.

L’uomo era riuscito a imbarcarsi solo verso mezzanotte, giungendo a destinazione con circa 4 ore e 20 minuti di ritardo rispetto all’orario previsto. Concluse le operazioni di sbarco, il 61enne aveva così perso ogni possibilità di raggiungere Milano con il servizio navetta Terravision, che aveva smesso di funzionare all’01,00 e, in mancanza di alcun rimedio predisposti dalla Ryanair, ha trascorso gran parte della notte presso l’aeroporto orobico, giungendo a Milano solo all’alba del giorno dopo.

Non avendo ottenuto alcun indennizzo dalla compagnia irlandese, l’uomo si era rivolto a Codici Lecce per denunciare l’accaduto e ottenere giustizia: la richiesta di condanna del vettore è risultato di 400 euro, di cui 250 a titolo di compensazione pecuniaria ed ulteriori 150 euro per i maggiori danni subiti. Ryanair ha cercato di respingere le richieste dell’uomo, eccependo preliminarmente la carenza di giurisdizione e l’incompetenza territoriale del giudice coinvolto.

In corso di causa, la compagnia ha corrisposto l’importo parziale di euro 250,00 e, con sentenza n. 2206/2016, depositata in data 19.09.2016, ma il Giudice di pace ha accolto le domande dell’uomo e ha condannato Ryanair al risarcimento integrale dei danni, riconoscendo l’ulteriore somma di 150 euro a titolo di «disagi subiti dal viaggiatore a causa del ritardo», oltre alla refusione delle spese legali.

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