Cisl: «magazziniere perseguitato»
Il giudice gli restituisce il lavoro

Un lavoratore della Omicron Pharma di Nembro è stato reintegrato nel suo posto di lavoro, ingiustamente perso a seguito di una serie di contestazioni da parte dell'azienda. La storia parte dal 2008, quando Omicron fu acquistata da un'altra azienda.

Un lavoratore della Omicron Pharma di Nembro è stato reintegrato nel suo posto di lavoro, ingiustamente perso a seguito di una serie di contestazioni da parte dell'azienda. La storia parte dal 2008, quando la Fine Foods Ntz Spa acquista Omicron Pharma Srl, azienda operante nel settore Chimico Farmaceutico, dove A.P., di 48 anni residente ad Alzano Lombardo. era impiegato come responsabile del magazzino.

Dall'atto del cambio di proprietà,  il lavoratore ha subito dall'azienda uno stillicidio di contestazioni disciplinari seguite, dalla metà del 2009, da sanzioni, contestando la direzione un'inefficienza lavorativa.

“Noi siamo intervenuti da subito – racconta Simone Alloni, della Femca Cisl di Bergamo -, cercando di riportare un equilibrio tra azienda e  lavoratore in via pacifica e ragionevole, ma la poca disponibilità palesemente dimostrata dalla ditta ha scatenato una persecuzione nei confronti del lavoratore che ci ha costretti ad incontri presso la Dpl di Bergamo, nella speranza di far capire alla stessa ditta che le loro azioni erano ingiustificate e persecutorie.
Purtroppo nulla è servito per fermare il licenziamento, intimato il 19 aprile 2010, portandoci all'azione giudiziaria, seguita dall'avvocato Boiocchi.”

Va sottolineato che il lavoratore (a tutt'oggi senza occupazione), oltre ad essere convinto della sua correttezza nella disciplina lavorativa, tra l'altro mai discussa dalla proprietà Omicron precedente, ha con coerenza sostenuto fino alla fine la volontà di riprendersi per principio il suo posto di lavoro.

Il giudice del lavoro Sergio Cassia il 4 maggio ha disposto l'annullamento di tutte le sanzioni disciplinari e l'illegittimo licenziamento. Di conseguenza è stato ordinato il rimborso di tutti gli emolumenti rivalutati trattenuti dalla ditta per le sanzioni e per i giorni intercorsi dal licenziamento alla ripresa lavorativa.

“Credo che il messaggio che ci arriva dalla sentenza – conclude Alloni - sia quello di una tutela garante dell'occupazione che permarrà anche nelle riforme future dell'art. 18, prevedendo che laddove il giudice non abbia dubbi nel riconoscere l'insostenibilità della giusta causa del licenziamento, sia consentito predisporre il reintegro del lavoratore licenziato”.

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