Saldi e vendite promozionali
Quali differenze? Un vademecum

Ascom Bergamo -  dopo l'approvazione della sospensione del divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni che precedono quelle di fine stagione - promuove un vademecum per far chiarezza sulla differenza tra vendite promozionali e saldi.

Ascom Bergamo promuove un vademecum steso dalla Federazione Moda Italia per far chiarezza sulla differenza tra vendite promozionali e saldi, dopo l'approvazione, da parte del consiglio regionale lombardo, del provvedimento che sospende il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni che precedono le vendite di fine stagione.

Si tratta di un provvedimento sperimentale che durerà un anno e che entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione su Bollettino ufficiale Regione Lombardia (presumibilmente l'8 giugno) e quindi da sabato 9 giugno.

Nell'opuscolo - allegato qui a lato - e scaricabile dal sito dell'Associazione (www.ascombg.it) e da quello della Federazione Moda Italia (www.federmoda.it) si definiscono i tempi, la durata, le modalità operative delle due forme di vendita.

Le vendite promozionali (ex Art. 116 L.R. 6/2010 - Testo Unico del Commercio) applicano sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita su uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica; hanno durata illimitata, eccetto nel periodo dei saldi; il prezzo normale di vendita iniziale e la percentuale di sconto deve essere indicato sulla merce in promozione esposta in vetrina e/o all'interno del negozio; è facoltà dell'esercente indicare anche il prezzo finale di vendita a seguito dello sconto o ribasso; non deve essere inviata alcuna comunicazione al Comune I messaggi pubblicitari relativi alle vendite straordinarie devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
Inoltre si raccomanda di non utilizzare nel periodo delle promozioni la parola “saldi” e qualunque altro termine che possa creare confusione.

I saldi (ex Art. 115 L.R. 6/2010 - Testo Unico del Commercio) sono vendite effettuate su prodotti di carattere stagionale o articoli di moda suscettibili, entro un certo periodo di tempo, di notevole deprezzamento.

Le vendite di fine stagione invernali vanno dal 1 giorno feriale prima dell'Epifania, mentre quelle estive dal 1 sabato di luglio (per il 2012 l'avvio è previsto per il 7 luglio) ed hanno durata di 60 giorni di calendario.

Le modalità operative sono: sulla merce in promozione esposta in vetrina e/o all'interno del negozio deve essere indicato il prezzo normale di vendita iniziale e la percentuale di sconto; è facoltà dell'esercente indicare anche il prezzo finale di vendita a seguito dello sconto o ribasso. Anche per loro non è necessaria alcuna comunicazione da inviare al Comune.

Nei 30 giorni antecedenti i saldi estivi e dal 25 novembre al 31 dicembre di ogni anno sono vietate le vendite di liquidazione per rinnovo locale.

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