La cartella esattoriale «pazza»
si annulla per silenzio/assenso

Dal 1° gennaio se il contribuente ritiene di aver ricevuto una cartella esattoriale «pazza» o comunque di subire un'azione cautelare o esecutiva infondata, potrà far sospenderne immediatamente gli effetti con una semplice istanza al concessionario.

Dal 1° gennaio di quest'anno se il contribuente ritiene di aver ricevuto una cartella esattoriale “pazza” o comunque di subire un'azione cautelare (ad es. ipoteca, fermo amministrativo) o esecutiva (pignoramento mobiliare o immobiliare) infondata, egli potrà far sospendere immediatamente gli effetti di tale azione con una semplice istanza al concessionario della riscossione.

Inoltre, se entro duecentoventi (220) giorni dal deposito dell'istanza il contribuente non dovesse ricevere alcuna risposta, il debito tributario è da ritenersi annullato.

È  questa in sintesi una delle novità più importanti previste dall'ultima legge di stabilità (legge n.268 del 24/12/2012, art. 1, commi da 537 a 544, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti), la quale ha previsto un nuovo strumento di difesa nei confronti del concessionario della riscossione.

In pratica, la norma prevede che entro novanta giorni dalla notifica di un qualsiasi atto da parte del concessionario, il contribuente possa fermare tale azione con una semplice istanza.

Al fine di comprendere meglio la portata della norma, si consiglia di leggere l'articolo 1, comma 537, della legge sopra indicata laddove prevede espressamente che i “concessionari per la riscossione sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore…”.

A seguito del deposito della dichiarazione al concessionario, dunque, quest'ultimo è tenuto ad avvisare entro dieci giorni l'ente competente – che potrebbe essere, ad esempio, a seconda del debito, l'Inps per i contributi previdenziali, l'Agenzia delle Entrate per i tributi, gli enti locali per le sanzioni amministrative, etc… – il quale a sua volta deve rispondere al contribuente entro sessanta giorni (comma 539).

Ovviamente, come già anticipato, la parte più importante della norma è sicuramente quella che stabilisce le conseguenze derivanti dalla mancata risposta dell'ente impositore.

Infatti, il comma 540 prevede che “trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite … sono annullare di diritto…”.    

Alla luce di ciò, ci si può rendere conto della portata profondamente innovativa di questa legge che senza dubbio modifica radicalmente il rapporto tra cittadini e gli enti impositori, in quanto questi ultimi sono costretti ora a valutare attentamente i rilievi effettuati e a rispondere entro termini perentori, pena la cancellazione delle pretese (indipendentemente dal fatto se esse siano legittime o meno).

Per maggiore chiarezza, si ritiene opportuno un esempio.

Si pensi a un cittadino che ritenga erroneamente di aver ricevuto una cartella “pazza”, perché convinto (sbagliando) che le imposte richieste siano prescritte. Ebbene, nonostante il cittadino abbia sostanzialmente effettuato un'istanza errata, essa produrrà comunque due conseguenze:

1)     la sospensione di qualsiasi azione del concessionario sino alla risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente;

2)     eventualmente anche la cancellazione della cartella nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate non riuscisse a rispondere entro duecentoventi giorni.

Pertanto, al fine di evitare situazioni patologiche, tutti gli uffici sono chiamati a fare un notevole sforzo, il quale però è sicuramente giustificato dalla finalità della norma volta a tutelare tutti quei contribuenti vittime di azioni illegittime e che hanno necessità di tutela immediata.

D'altronde, è bene far presente che prima di questa norma il contribuente non aveva alcuna possibilità di fermare l'azione esecutiva del concessionario se fondata su debiti tributari illegittimi (si veda l'art. 57 del DPR 602/73) e quindi non poteva fare altro che chiedere il risarcimento dei danni alla fine della procedura (art. 59 del DPR 602/73).

Ci si augura, dunque, che tutto ciò possa contribuire a migliorare i rapporti tra il contribuente e il concessionario della riscossione.    

Avv. Matteo Sances

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