Lavoratori somministrati indeterminati
Inps il gudice dà ragione ai sindacati

Con una sentenza pronunciata dal Tribunale del Lavoro di Bergamo il 2 febbraio scorso si è conclusa una delle prime cause avviate contro l'Inps per la mancata erogazione degli assegni al nucleo familiare a lavoratori somministrati a tempo indeterminato nei periodi in cui non si trovino in «missione» per le agenzie.

Con una sentenza pronunciata dal Tribunale del Lavoro di Bergamo il 2 febbraio scorso si è conclusa una delle prime cause avviate contro l'Inps per la mancata erogazione degli assegni al nucleo familiare a lavoratori somministrati a tempo indeterminato nei periodi in cui non si trovino in «missione» per le agenzie.

La vicenda su cui il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi è quella di un lavoratore di 44 anni di nazionalità albanese. Assunto in somministrazione a tempo indeterminato da un'agenzia di lavoro, fino al giugno 2009 ha ricevuto regolarmente gli assegni al nucleo familiare. Poi, dal mese di luglio non gli sono più stati versati, dal momento che l'agenzia non lo stava facendo lavorare e visto che riceveva la cosiddetta «indennità di disponibilità» (cioè la retribuzione corrisposta al somministrato assunto a tempo indeterminato versata durante i periodi in cui non si trovi in missione).

Nell'ottobre del 2009 Nidil-Cgil e Inca Cgil hanno chiesto per iscritto all'INPS di Bergamo il pagamento degli assegni al lavoratore, «ricordando che il lavoratore è regolarmente in forza con l'agenzia (…) e che sull'indennità di disponibilità contrattuale sia il lavoratore che l'agenzia per il lavoro versano la contribuzione previdenziale piena prevista dalla legge». Qualche mese dopo, in una nota del maggio 2010, l'Inps nazionale ha sottolineato, invece, che «l'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpellato in merito dallo scrivente (Inps, appunto), ha precisato che l'assegno per il nucleo familiare deve essere computato in ragione del lavoro effettivamente svolto».

Nidil-Cgil e Inca Cgil di Bergamo, continuando ad essere di parere diverso, hanno successivamente presentato contro l'Inps un ricorso depositato il 3 settembre 2010. In esso l'indennità viene definita «intrinsecamente retributiva».

Per la Cgil la causa è stata seguita dall'avvocato Loredana Baschenis. La sentenza pronunciata il 2 febbraio sostiene che «il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto (…). L'Inps fa riferimento al dettato della legge, la quale chiede la corrispettività della prestazione: richiama in particolare l'art. 59 del TU 797 del 1955 (…). … bisogna però interpretare il senso logico sulla base delle fondamentale considerazione che all'epoca dell'entrata in vigore della norma (1955) un istituto quale somministrazione odierna non era nemmeno immaginato. Si tratta di un istituto intervenuto tanto tempo dopo in un clima culturale e sociale profondamente mutato. (…) Esso (l'assegno familiare ndr) è dovuto anche quando il lavoratore somministrato percepisce solo il pagamento dell'indennità per essere in attesa di occupazione, in quanto in ogni caso dipendente da un datore di lavoro (agenzia) e giuridicamente occupato».

«E' una sentenza importante e sancisce la correttezza della nostra interpretazione delle norme sul tema» ha detto Giuseppe Errico, segretario generale di Nidil-Cgil di Bergamo. «Ciò che è rilevante è che la norma del 1955 ottiene oggi una lettura da parte del Giudice tenendo conto della complessità del mercato del lavoro e delle particolarità dell'assunzione come lavoratore somministrato a tempo indeterminato».

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